Il fondo di riserva….del sindaco.
IL FONDO DI RISERVA è notoriamente utilizzato con delibera dell’organo esecutivo (giunta) da comunicare all’organo consiliare, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità e, “…nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”.
Mi sento di criticare la scelta dal punto di vista politico-gestionale, poichè, recuperar
ll prelievo dal Fondo di riserva racconta gravi difficoltà politico-amministrative, “tutto è in regola” sì, ma restituiscono, l’immagine inconsistente dell’esecutivo. L’utilizzo del fondo di riserva per finanziare attività programmabili – o anche solo prevedibili – è un utilizzo improprio di uno strumento che il legislatore ha previsto per far fronte a una specifica tipologia di spesa (e non certamente per pagare il patrocinio legale!!!!). Si è scelto di pagare i compensi agli avvocati (ovviamente non è un motivo di emergenza, ma a mio parere clientelare) a discapito della sicurezza dei cittadini in caso di eventi eccezionali e calamità naturali impreviste . Oltre al metodo vanno criticati anche i tempi (prudenza impone di utilizzare gli esuberi del fondo a fine esercizio ) ora bisogna ricorrere ad operazioni di storno da altri conti per ripristinarlo.
COSA DICE LA NORMA?
Fondo di riserva (Art. 166 – 176)
«Art. 166 – Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;
Art. 176 – Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;