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Il fondo di riserva….del sindaco.

 

IL FONDO DI RISERVA è notoriamente utilizzato con delibera dell’organo esecutivo (giunta) da comunicare all’organo consiliare, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità e, “…nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”.

Mi sento di criticare la scelta dal punto di vista politico-gestionale, poichè, recuperare 100.000€ da un fondo utilizzato per spese non previste e non prevedibili (ad esempio “bambini da inserire in comunità, a carico delle Amministrazioni”), non vuol dire di certo pagare le spese per Patrocinio Legale (delibera di giunta Numero atto: 71 Data atto: Giovedì 1 Aprile 2021) oppure 68.300€ per eventi “R Estate a Gela” e Festa Patronale 2020  ( delibera di giunta Numero atto: 319 Data atto: Giovedì 17 Dicembre 2020) o ancora 26.000 €  per la concessione di sovvenzioni e contributi alle Associazioni Culturali, di volontariato e agli Enti Ecclesiastici per l’anno 2020(delibera di giunta Numero atto: 339 Data atto: Giovedì 31 Dicembre 2020).

Le risorse per finanziare queste spese devono esser ricavate nei capitoli di spesa esistenti o di nuova formazione.
Laddove le risorse risultassero insufficienti, sarebbe possibile implementarle attraverso una variazione di Bilancio.
Non serve andare lontano, basta seguire LE LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE  SUI  BILANCI  DI  PREVISIONE.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato dall’art. 166 TUEL è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie

ll prelievo dal Fondo di riserva racconta gravi difficoltà politico-amministrative, “tutto è in regola” sì, ma restituiscono, l’immagine inconsistente dell’esecutivo. L’utilizzo del fondo di riserva per finanziare attività programmabili – o anche solo prevedibili – è un utilizzo improprio di uno strumento che il legislatore ha previsto per far fronte a una specifica tipologia di spesa (e non certamente per pagare il patrocinio legale!!!!). Si è scelto di pagare i compensi agli avvocati (ovviamente non è un motivo di emergenza, ma a mio parere clientelare) a discapito della sicurezza dei cittadini in caso di eventi eccezionali e calamità naturali impreviste . Oltre al metodo vanno criticati anche i tempi (prudenza impone di utilizzare gli esuberi del fondo a fine esercizio ) ora bisogna ricorrere ad operazioni di storno da altri conti per ripristinarlo.

Il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato dall’art. 166 TUEL, è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio, la possibilità  di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell’esercizio.
Questo è l’ingrato compito di controllo a cui un Consigliere comunale è chiamato; tale dovere pare essere sconosciuto ai più, nel civico consesso

COSA DICE LA NORMA?

Fondo di riserva (Art. 166 – 176)

«Art. 166 – Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

Art. 176 – Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

 

 

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