Economia

Pensioni, aumento fino al 2% al mese fino a tremila euro lordi.

Pensioni, aumento fino al 2% al mese fino a tremila euro lordi. Per i mesi di ottobre novembre e dicembre le pensioni fino a 2.962 euro lordi avranno un aumento che sarà del 2% per la quota fino a 2.097,40, dell’1,80% per quella fino a 2.621,75 euro e dell’1,50% per quella fino a 2.962 euro lordi.

Pensioni, aumento fino al 2% al mese fino a tremila euro lordi

Lo precisa l’Inps in una circolare con la quale dà istruzioni sulla misura prevista dal Decreto Aiuti bis (9 agosto 2022, n. 115). L’incremento sarà in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante.

L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali

L’incremento di cui alla presente lettera – si legge – non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza nonché sulla pensione per sordi e sulla pensione per ciechi.

La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.

Clausola di salvaguardia: massimo incremento 52,44 euro al mese

Gli importi da corrispondere sono tenendo altresì conto della clausola di salvaguardia pari, nel massimo, a 52,44 euro al mese per i tre mesi da applicare al limite superiore di importo. L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute. Il predetto importo sarà identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.

L’importo è imponibile ai fini Irpef e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio Irpef anno in corso”. Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta Irpef usualmente esposta.

Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023. L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti.

Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.

Pensioni ex Inpgi: resta la perequazione all’1,9%

Per le pensioni Inpgi della gestione sostitutiva, in considerazione del fatto che è stata trasferita all’Inps dal primo luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento di cui alla norma in commento sia quello già rivalutato all’1,9%.

L’incremento non rileva, per il 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

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