Varie

Nomi, cifre e numeri sugli incarichi legali

La relazione del dirigente Affari legali

Sulla vicenda degli incarichi legali, ecco la relazione del Dirigente del Settore Affari Legali, avv. Mario Picone.

“Risulta allo scrivente che alcuni consiglieri comunali, con nota acquisita tramite PEC del 9 maggio, hanno chiesto al Segretario Generale, n.q. di Responsabile dell’Anticorruzione, di verificare la legittimità degli atti di nomina adottati da questa Amministrazione Comunale nell’attività di conferimento degli incarichi legali agli avvocati esterni all’Ente.

Poiché detta materia rientra nelle competenze dello scrivente Settore, si reputa opportuno e necessario fare chiarezza, anche a salvaguardia dell’immagine del Comune.

Dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, questo Ente ha adottato un nuovo Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni (cfr. deliberazioni di G.M. n. 397 del 14/12/2016, n. 01 del 5 gennaio 2017 e n. 29 del 16 febbraio 2018).

Obiettivo principale di tale strumento regolamentare è stato quello di disciplinare, a norma del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del precitato d.lgs., gli appalti concernenti i servizi legali, con particolare riferimento agli incarichi per la difesa dell’Ente, in sede giudiziale e stragiudiziale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Il conferimento degli incarichi professionali sono stati, quindi, disciplinati dal suddetto Regolamento nel modo di seguito sinteticamente riportato:

  • E’ stato previsto e disciplinato un albo comunale degli avvocati di fiducia, suddiviso in n° 5 sezioni (civile, lavoro, amministrativa, penale, tributaria) ed in n° 4 fasce, corrispondenti all’esperienza professionale dei professionisti desunta dall’anzianità di iscrizione all’ordine degli avvocati, più una quinta fascia per gli avvocati abilitati a difendere innanzi alle magistrature superiori. Detto albo è stato formalmente istituito con determinazione dirigenziale n. 1443 del 22/11/2017 e parzialmente modificato con determinazione dirigenziale n. 60 del 22/01/2018;
  • La competenza circa l’individuazione dei legali da incaricare è stata, sulla base dei criteri oggettivi di seguito descritti, affidata al Dirigente del Settore Affari Legali, cosi come previsto dall’art. 7 che, per comodità espositiva, si riporta integralmente:

Art. 7 Affidamento degli incarichi

                  A seguito dell’autorizzazione alla costituzione in giudizio ai sensi del precedente art. 2, disposta con deliberazione di Giunta Municipale, il dirigente del Settore Affari Legali affida, con propria Determinazione Dirigenziale, l’incarico legale individuando il professionista nell’ambito dell’albo comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. in base al valore della causa gli incarichi legali sono affidati ai professionisti iscritti alla fascia della singola sezione secondo i seguenti intervalli di valore:
  2. prima fascia da € 0,01 a € 26.000,00 o valore indeterminabile di complessità bassa;
  3. seconda fascia da € 26.000,01 a € 52.000,00 o valore indeterminabile di complessità media;
  4. terza fascia da € 52.000,01 a € 260.000,00 o valore indeterminabile di complessità alta;
  5. quarta fascia da € 260.000,01 in poi o valore indeterminabile di particolare importanza;
  6. rotazione tra gli iscritti all’albo al fine di evitare cumulo di incarichi, tenendo conto del valore delle controversie già affidate secondo le seguenti modalità:
  7. in fase di primo affidamento, l’incarico è conferito in ordine di iscrizione all’albo comunale nella rispettiva fascia della Sezione di appartenenza secondo il criterio di cui all’art. 6;
  8. in fase di successivi affidamenti rispetto al primo, l’incarico è conferito al professionista che ha ricevuto incarichi per valori di causa complessivamente inferiori rispetto agli altri professionisti appartenenti alla stessa fascia della stessa sezione, ed, a parità di valore , rispettando il principio della rotazione degli incarichi, al professionista che ha ricevuto l’incarico meno recente;
  9. nell’ipotesi di incarico per causa avente valore indeterminabile, successivo al primo affidamento, lo stesso verrà conferito in ordine di iscrizione all’albo comunale;
  10. è possibile derogare ai criteri di individuazione del professionista da incaricare nelle seguenti ipotesi:
  11. appartenenza al foro di competenza della controversia;
  12. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
  13. incarichi aventi lo stesso oggetto;
  14. mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale.”.
  • E’ stata prevista la pubblicazione mensile del registro degli incarichi sul sito web – sezione “amministrazione trasparente”. (Si precisa che la responsabilità di tale pubblicazione, così come la tenuta del registro stesso, sono stati affidati alla responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Settore Affari Legali, giusta disposizione di servizio prot. n. 3 del 04/10/2019).

Nel caso sollevato dai consiglieri comunali, con particolare riferimento agli incarichi conferiti all’avv. Paola Greco, si fa presente che quest’ultima è inserita nella sezione civile  – 1^ fascia -dell’albo comunale degli avvocati di fiducia, sin dalla data di prima istituzione (cfr. determinazione dirigenziale n. 1443 del 22/11/2017.

In tale sezione e fascia risultano iscritti complessivamente n° 10 avvocati.

Durante l’attuale mandato sindacale, detti professionisti hanno avuto conferito incarichi legali nel numero a fianco di ciascuno di seguito indicato, meglio descritti nel registro che, per una migliore cognizione, si allega in copia alla presente:

  • Giuseppe A. Ferrara: n.° 6 incarichi;
  • Paola Maria Greco: n° 6 incarichi;
  • Laura Di Silvestre: n° 7 incarichi;
  • Pier Paolo Grisanti: 0 incarichi (il predetto riveste la carica di consigliere comunale del Comune di Gela);
  • Antonio Casano: n° 8 incarichi;
  • Vincenzo Vasta: n° 7 incarichi;
  • Salvatore Russotto: n° 8 incarichi;
  • Francesco Salsetta: n° 4 incarichi;
  • Roberta Bulone: n° 7 incarichi;
  • Alessandra Maria Falzone: n° 6 incarichi.

E’ bene precisare che i professionisti iscritti nella 1^ fascia hanno percepito, per ciascun incarico, un compenso lordo mediamente abbondantemente sotto i mille euro.

In particolare, gli incarichi riguardanti l’avv. Paola Maria Greco sono stati conferiti con le seguenti determinazioni dirigenziali (sottoscritte, così come da disposizione di servizio prot. n. 3 del 04/10/2019, anche dal funzionario responsabile del Servizio Contenzioso e dall’istruttore): nn. 510 del 28/05/2019, 899 del 29/07/2019, 1248 del 07/10/2019, 1412 del 30/10/2019, 144 del 25/02/2020 e 246 del 19/03/2020. Di questi, n. 2 incarichi, e precisamente quelli di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 1412 del 30/10/2019 e 246 del 19/03/2020, sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. C), punto 2, del Regolamento, in quanto relativi a controversie per le quali la professionista era stata, in precedenza, incaricata della difesa dell’Ente, giusta, rispettivamente, determinazioni dirigenziali n. 359 del 18/04/2019 e n. 854 del 03/07/2017.

Relativamente all’incarico di cui alla determinazione dirigenziale n. 144 del 25/02/2020, così come per tutti gli incarichi, si fa presente che lo stesso è stato preceduto dall’adozione della deliberazione di G.C. n. 33 del 06/02/2020, di autorizzazione alla costituzione in giudizio nella controversia innanzi al Giudice di Pace di Gela promossa dalla sig.ra Lauria G., difesa dall’avv. Mario Greco, C/ il Comune di Gela.

Si precisa, a tal riguardo, che durante l’approvazione della suddetta deliberazione di G.C. n. 33/2020, il Sindaco è risultato assente e che lo stesso, così come per altri incarichi conferiti dallo scrivente, non ha in alcun modo preso parte alla decisione relativa all’individuazione dell’avvocato difensore dell’Ente nella causa in questione, atteso che trattasi di una decisione dirigenziale, come previsto dal Regolamento comunale.

Da quanto sopra esposto risulta evidente come l’incarico difensivo conferito all’avv. Paola Greco con determinazione dirigenziale n. 144/2020, sia conforme al Regolamento comunale anche sotto l’aspetto dell’assenza di eventuali conflitti di interessi.

Ed invero, rispetto a tale ultimo aspetto dell’assenza di conflitto di interessi si rileva che:

  • L’avv. Paola Greco ha sottoscritto il disciplinare d’incarico legale dichiarando di:

– “ non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitti di interesse in ordine all’incarico affidato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.

– non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro  il  Comune o in conflitto con gli interessi dello stesso,  per  la  durata  del  rapporto instaurato;

   – non avere, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell’ultimo quinquennio, contro il Comune di Gela o in conflitto con gli interessi di quest’ultimo, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva”.

  • E’ stato accertato che l’avv. Paola Greco non aveva, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell’ultimo quinquennio, contro il Comune di Gela ;
  • Risulta rispettato l’art. 6 bis della legge n. 241/90, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10/91, atteso che il Sindaco, come sopra esposto, era assente durante l’approvazione della suddetta deliberazione di G.C. n. 33/2020.

Nessuna violazione di legge o regolamento, quindi, è stata posta in essere nell’attività di conferimento degli incarichi legali per la difesa dell’Ente prospettata dai consiglieri comunali con la nota di che trattasi, e ciò in quanto, così come sopra descritto, l’individuazione dei professionisti è avvenuta sempre nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e dal Regolamento comunale vigenti nella materia de qua”.

Mostra Altro

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button