Politica

Damante deputata: si attende la riunione della Commissione Verifica dei poteri

La linea dovrebbe essere legata al precedente dell'on. Finocchiaro

Palermo . E’ ancora in stand by il ‘caso’ del posto vacante lasciato libero all’oggi viceministro Cancelleri.  La commissione Verifica dei poteri che deve dare il responso ufficiale, non si è ancora riunita. L’indizione dell’incontro spetta al suo Presidente Gianfranco Miccichè che dovrebbe pronunciarsi a giorni. A Gela, negli ambienti politici, interessati e curiosi si chiedono se la città avrà una deputata in più visto che lo scorrimento della graduatoria prevede l’ingresso dell’allora candidata alla Regione Ketty Damante. Ma se in un primo momento il Movimento 5 stelle ha gridato alla nova vittoria, dopo poche ore, il caso è stato ridimensionato sulla base del fatto che Cancelleri non è stato eletto nelle liste del Movimento di appartenenza ma come candidato presidente sconfitto ma con un numero consistente di voti. Il dilemma è stato risolto dall’ufficio legislativo dell’Ars che ha trovato una strada praticabile rifacendosi al precedente del 2008 quando si è dimesso l’on. Finocchiaro : la riforma della legge elettorale che ha ridotto i deputati da 90 a 70 non ha toccato il sistema elettorale limitandosi a riparametrare tutto a 70. Secondo il comma 4 dell’art 60 la graduatoria potrà scorrere e la Damante potrà diventare deputata, ma manca l’ufficialità con la riunione della Commissione Verifica dei poteri e quindi tutto resta in stand by, benché la strada dovrebbe essere segnata. La legge di riferimento è la n. 7 del 3 giugno 2005, attribuzione seggio candidato Presidente. L’articolo 2 comma 6 recita che  il candidato alla carica di presidente della regione è il capolista di una lista regionale. Nel comma 11 viene proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una quantità di voti validi di poco inferiore a al quantitativo di voti ottenuti dalla lista regionale risultata più votata. L’elezione è riservata ad un solo capolista e non sono previste altre figure susseguenti. questa norma non può essere utilizzata.

L’articolo 27 comma 4 prevede che quando,per dimissioni o altro motivo, rimane vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire. E questo è il caso applicabile alla dimissione di Cancelleri.

Poi c’è la sentenza del Tar del 13/5/09 che ha affrontato, a suo tempo, un caso assimilabile, quello del deputato Anna Finocchiaro che lasciò la Regione e scelse nel 2008 il seggio al Senato. La Commissione per la verifica dei poteri, ha fatto riferimento dall’art. 12 comma 2 e si è avvalsa dell’applicazione analogica del coma 5 art.60 L.R.29/51 (nel testo risultante dalla modifiche apportate con l.r.7/2005) in combinato con i precedenti commi 2 e 3 dello stesso articolo manifestando l’applicabilità del precedente, ma l’ufficialità non arriva se non dopo l’indizione dell’incontro. Non si pronuncia la protagonista della vicenda, Ketty Damante a cui non resta che dire: “Attendiamo il pronunciamento ufficiale della Commissione Verifica dei poteri, al momento non ho ricevuto alcuna notifica”.

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