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Superbonus 110, dalla cessione del credito al bollino: le novità del decreto.

Divieto di effettuare più di tre cessioni del credito; quelle oltre la prima dovranno essere a favore di banche, assicurazioni o società finanziarie vigilate e non potranno essere di entità parziale, bollino identificativo dei crediti ceduti, sanzioni penali molto pesanti per i i tecnici che certificano costi gonfiati o inesistenti. Questa è la strada con cui il governo vuole sconfiggere il fenomeno delle truffe sulle cessioni dei crediti derivanti dai bonus fiscali. Ma che cosa cambierà in concreto?

Che cosa succede a chi ha intenzione di avviare i lavori ora?

Con la pubblicazione del decreto legge entrano in vigore le norme che regolano le cessioni multiple: se il committente cede il credito a un soggetto (di norma è una banca ma potrebbe essere in teoria chiunque) questi potrà cedere il credito solo a una società vigilata (banca, assicurazione, finanziaria iscritta all’albo) e questa a sua volta potrà effettuare una sola cessione a un’altra società vigilata e qui comunque la catena si interrompe. Schema simile se il committente invece che cedere a un terzo opta per lo sconto in fattura dall’impresa che effettua i lavori. Questa potrà cedere solo a un soggetto vigilato e questi a un altro soggetto vigilato, poi basta.

E che cosa succede a chi ha già avviato i lavori?

Per le cessioni già comunicate nulla. Le regole sulle cessioni multiple riguardano i cessionari. I problemi per chi invece ha avviato i lavori ma non ha ancora effettuato la cessione potrebbero venire non tanto dalle norme in sé quanto dagli effetti che avranno sul mercato. Potrebbe essere più difficile ottenere le cessioni soprattutto nei casi in cui le banche abbiano già esaurito il plafond riservato a questo particolare business. E potrebbe essere più difficile anche ottenere lo sconto in fattura. Quando l’impresa effettua lo sconto non lo utilizza praticamente mai in modo diretto, ma cede a sua volta gli importi a un soggetto di forte capacità finanziaria (tipicamente una banca). Facile prevedere che le imprese prima di riuscire a cedere i crediti verranno soppesate con la massima attenzione.

Sono possibili le cessioni parziali?

Dalla lettura del testo del decreto si ricava che sarà sempre possibile una prima cessione parziale, il cessionario invece a partire dal 1° maggio prossimo non potrà effettuare cessioni parziali. Sempre dal 1° maggio partirà il codice identificativo univoco che servirà a tracciare le operazioni. Le nuove modalità per la cessione e la tracciabilità saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Che cosa cambia per gli istituti di credito?

Come scritto sopra, le banche vaglieranno con molta più attenzione le operazioni. Oltre ad avere un margine di manovra più limitato per effettuare subcessioni, le aziende di credito devono evitare assolutamente il rischio di avallare operazioni sospette, in primo luogo per ragioni reputazionali ma anche per motivi finanziari. Vero è che vige il principio civilistico del terzo in buona fede per cui se i cessionari possono attestare di avere effettuato controlli reali (le checklist delle banche per il 110% con il loro elenco sterminato di voci costituiscono una buona garanzia) il Fisco deve rivalersi sul contribuente e non su di loro; ma quando interviene anche il giudice le cifre vengono sequestrate a tutti gli anelli della catena della cessione. Il decreto limita la tempistica per i sequestri ma il rischio per i cessionari va assolutamente evitato.

Che cosa cambia per i tecnici?

Il decreto prevede che per chi espone informazioni false sui requisiti del progetto o attesta falsamente la congruità delle spese la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50 mila a 100 mila euro. Per la verità i rischi per il professionista che dichiarasse il falso erano già puniti severamente dalla legge istitutiva del superbonus, il decreto rilancio, ma questo ulteriore inasprimento porterà inevitabilmente a un incremento dei costi.

Come cambia la convenienza dei vari bonus?

Per il 110% cambia poco, i costi professionali aumenteranno ma se si sta nel tetto di spesa complessivo non è un vero problema perché rientrano tutti nell’agevolazione. C’è una possibilità di sfuggire alla parcella relativa al visto di congruità del credito ma, date le somme in gioco, è quasi teorica. Il committente può non cedere il credito e chiedere di ottenere direttamente le detrazioni in cinque anni (lavori effettuati fino al 2021) o in quattro (lavori del 2022) inviando la dichiarazione dei redditi precompilata. Per gli altri bonus il discorso è diverso. Per crediti superiori a 10 mila euro (e per crediti anche di minore entità se si tratta di bonus facciate) in caso di cessione è obbligatorio il visto di conformità e se a questo si aggiunge il fatto che le banche probabilmente ridurranno le percentuali di credito da riconoscere alla clientela convenienza dei bonus si ridurrà.

In definitiva si eviteranno le truffe a carico dello Stato?

Il decreto è un ulteriore tassello. Il colpo maggiore lo ha dato non aver rinnovato il bonus facciate con le caratteristiche che aveva fino al 2021: 90% di detrazione per lavori che si potevano effettuare senza di fatto vincoli di spesa. Oltre al decreto sulle cessioni da tenere d’occhio i nuovi massimali di spesa delle opere per il Superbonus approvati dal ministero della Transizione ecologica che fissano limiti ai costi agevolabili.

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