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Il TAR sospende l’ordinanza del sindaco sulla requisizione dei loculi cimiteriali

Intervista al l'imprenditore Salvatore Nobile

Gela – È braccio di ferro fra l’amministrazione comunale e i titolari delle Confraternite dei cimiteri. Il TAR ha sospeso l’ordinanza del sindaco per la requisizionevdi 70 loculi. Il 10 novembre è fissata l’udienza che entra nel merito della questione, mentre i morti giacciono nelle case mirtuarie  in attesa di degna sepoltura.

Ecco il testo della sentenza del TAR

“Pubblicato il 14/10/2020
N. 00993/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01493/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2020, proposto da
Confraternita San Benedetto, Confraternita San Sebastiano 2011, Confraternita San Ippolito, Confraternita San Francesco D’Assisi 2004, Associazione Eterno Riposo, Associazione Santa Cecilia 2011, Confraternita Dormitio Mariae, Confraternita San Filippo, Associazione Santa Chiara 2009, Associazione Giovanni Paolo I, Associazione San Pio 2009, Confraternita Terranova, Confraternita San Rocco, Confraternita Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Grazia Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gela non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia e previa concessione del decreto ex art. 56 c.p.a.
dell’ordinanza n. 729 del 23.09.2020, notificata il successivo 24.9.2020, con il quale il COMUNE DI GELA ha disposto l’acquisizione, in via temporanea, dei loculi di proprietà delle odierne ricorrenti da destinare alla tumulazione delle salme nelle more della consegna di nuovi loculi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le ricorrenti, in qualità di beneficiarie delle concessioni nel cimitero del Comune di Gela hanno chiesto la sospensione degli effetti dell’ordinanza contingibile e urgente di requisizione temporanea dei loculi ivi indicati;
Rilevato che la notifica risulta agli atti correttamente perfezionata e che è stata presentata istanza di fissazione dell’udienza;
Ritenuto che sussistono i presupposti per di urgenza di cui all’art. 56 c.p.a., vista l’imminente esecuzione dei provvedimenti gravati (cfr., decreti monocratici T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. 3, nn. 624/2016 e 1219/2018);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misura cautelare monocratica deve essere accolta e che, per l’effetto, i provvedimenti impugnati debbono essere sospesi sino alla trattazione in camera di consiglio, che è fissata alla data del 10 novembre 2020;

P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 novembre 2020, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 14 ottobre 2020.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

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