Attualita

Il Tar prende atto del disinteresse nel procedimento di Cafà

Palermo – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
ha pronunciato la sentenza
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2019, proposto da
Angelo Cafa’, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Luigi Matta, Angelo Cafa’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Luigi Matta in Palermo, piazza Verdi n. 6;
contro Comune di Gela non costituito in giudizio; nei confronti Giuseppe Detto Carlo Romano non costituito in giudizio;
Giuseppe Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento e per la riforma – dell’ atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale del Comune di Gela, in occasione della consultazione elettorale del 28 aprile – 1 maggio 2019 (doc.1), adottato in data 22 maggio 2019, nella parte in cui l’Ufficio Centrale costituitosi in occasione

N. 01358/2019 REG.RIC.
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Gela ha proclamato eletto il sig. Romano Carlo, odierno controinteressato, con n. 462 preferenze, e primo dei non eletti il sig. Cafà Angelo, odierno ricorrente, con 454 preferenze; – del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali ufficio centrale (doc.2), con il quale è stata determinata la graduatoria dei candidati della lista n. 12 Azzurri per Gela Greco Sindaco ;- del verbale delle operazioni elettorali redatto dall’ Ufficio centrale mod. n. 41-Sb, relativo all’elezione del Consiglio comunale di Gela anno 2019, nella parte in cui si attribuiscono al ricorrente, candidato nella predetta lista, n. 454 preferenze e al candidato nella medesima lista, Romano Giuseppe, n. 462 preferenze (doc.1);- dell’atto emesso dal Sindaco del Comune di Gela con il quale rende noto l’elenco degli eletti al Consiglio comunale, nella parte in cui viene eletto il sig. Romano Giuseppe detto Carlo in luogo del candidato Cafà Angelo (doc.3); – ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. nonché per la correzione dei suddetti risultati elettorali dei candidati della lista n.12 denominata Azzurri per Gela Greco Sindaco, determinati dall’Ufficio centrale, relativi alla consultazione elettorale in questione, con la conseguente proclamazione dell’odierno ricorrente, Cafà Angelo, quale candidato eletto Consigliere Comunale al Comune di Gela nella lista n. 12, in luogo del controinteressato Romano Giuseppe detto Carlo, nonchè di ogni altro atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Romano;
vista l’ordinanza n. 255/2020;
Vista la memoria del 20 aprile 2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 il dott. Roberto Valenti,

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svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e del Decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia 5 maggio 2020, n. 41, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
1.-Con ricorso depositato il 17/06/2019, notificato in data 24/06/2019 unitamente al Decreto Presidenziale n.386 del 20/06/2019, e quindi nuovamente depositato con attestazione dell’avvenuta notifica in data 02/07/2019, il ricorrente Cafà Angelo, nella qualità di elettore e di candidato al Consiglio comunale di Gela in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Gela (CL) del 28 aprile e 12 maggio 2019, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale del Comune di Gela, in occasione della consultazione elettorale del 28 aprile – 1 maggio 2019 (doc.1), adottato in data 22 maggio 2019, nella parte in cui l’Ufficio Centrale costituitosi in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Gela ha proclamato eletto il sig. Romano Carlo, odierno controinteressato, con n. 462 preferenze, e primo dei non eletti il sig. Cafà Angelo, odierno ricorrente, con 454 preferenze. Sono altresì impugnato il prospetto dei voti di preferenza ottenuto da ciascun candidato in tutte le Sezioni elettorali, il verbale delle operazioni elettorali redatto dall’Ufficio centrale, nella parte in cui si attribuiscono al ricorrente, candidato nella predetta lista, n. 454 preferenze e al candidato nella medesima lista, Romano Giuseppe, n. 462 preferenze, nonché letto del sindaco del Comune di Gela con il quale si rende noto d’elenco degli eletti al Consiglio Comunale nella parte in cui viene dichiarato eletto il controinteressato Romano Giuseppe detto Carlo in luogo del ricorrente Cafà Angelo.
2.- Con il presente gravame, il ricorrente chiede quindi la correzione del risultato elettorale dei candidati della lista n. 12 “Azzurri per Gela – Greco Sindaco” con la sua proclamazione allo scranno del Consiglio Comunale.
3.- Premette parte ricorrente di essersi candidato alla consultazione elettorale sopra

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indicata per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gela, nella lista n. 12 denominata “Azzurri per Gela – Greco Sindaco” che riportava n. 3260 voti di lista. Il ricorrente è risultato il primo dei non eletti (4^ in graduatoria) delle medesima lista, con n. 454 preferenze. Il controinteressato Sig. Romano Giuseppe, con solo otto voti in più, è stato proclamato consigliere eletto con n. 462 preferenze, giusta verbale delle operazioni dell’ufficio centrale.
Espone quindi che il numero dei voti effettivamente attribuiti dal verbale delle operazioni dell’ufficio centrale risulterebbe inficiato da un evidente errore materiale di riporto delle preferenze effettivamente attribuite allo stesso ricorrente, come risultante dai verbali sezionali, e per effetto di tale evidente errore materiale sono stati sottratti al ricorrente n. 5 (cinque) preferenze – vedasi sez. n. 67. Parierrori sarebbero riscontrabili anche riguardo il candidato controinteressato Romano Giuseppe cui sarebbero stati assegnati ben n. 9 (nove) voti in più rispetto a quelli spettanti.
3.1- Pertanto il risultato elettorale dovrebbe essere corretto nel seguente modo: a) Cafà Angelo voti 454 +5 (vedasi verbale sez. 67) = 459: b) Romano Giuseppe detto Carlo 462 meno 9 (vedasi sez. 36) = 453.
4.- Il ricorrente contesta la violazione dell’art. 4 coma 4 e art. 2 ter comma 5 L.R. 35/1997, la violazione dei principi in tema di compilazione e redazione dei verbali, la violazione degli artt. 72 e 74 d.P.R. n. 570/1960 e l’eccesso di potere: La discrasia tra il dato emergente dalla somma dei voti assegnati dai verbali delle singole sezioni sopra riportati e quello risultante dal prospetto dei voti di preferenza redatto dell’ufficio centrale è verosimilmente conseguente ad un errore materiale di trascrizione delle preferenze attribuite all’odierno ricorrente nella sezione n. 67 (colonna 9)., e all’odierno controinteressato nella sezione n. 36 (colonna 19).
5.- Resiste il controinteressato Romano Giuseppe con atto di costituzione del 09/07/2019 e con successiva memoria del 17/07/2019, evidenziando che i verbali sono in duplice copia e che quelli versati sono solo una dei due originali.
6.- Con ordinanza collegiale n. 255/2020, assunta in esito alla Pubblica udienza del

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30 gennaio 2020, è stata disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., concernente le sezioni elettorali n. 67 e 36 del Comune di Gela, con rilevazione dei voti di preferenza conseguiti dal ricorrente e dal controinteressato ed accertamento della corrispondenza dei relativi risultati con quanto riportato nei Verbali delle operazione di dette sezioni elettorale, con conseguente rilievo dell’eventuale irregolarità di trascrizione lamentata nel ricorso, onerando a tal fine il Prefetto di Caltanissetta, con facoltà di delega.
6.1- La verificazione è stata effettuata nel contraddittorio delle parti e i relativi esiti sono stati versati in atti, con relativa relazione, in data 27/03/2020.
6.2- Con memoria del 31 marzo 2020 il controinteressato ha concluso per il rigetto in parte del ricorso e per l’inammissibilità della parte restante.
6.3- Con memoria del 20 aprile 2020, il ricorrente ha concluso per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
6.4 – Alla Pubblica udienza del 19 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e del Decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia 5 maggio 2020, n. 41, il ricorso è passato in decisione.
7.- Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dal ricorrente con la memoria del 20 aprile 2020, visti gli esiti della disposta verificazione che anno accertato che il Cafà ha riportato nella sezione n. 67 n. 5 voti di preferenza mentre il controinteressato, nella sezione n. 36, ha riportato 9 voti: detti accertamenti, come dichiarato dal ricorrente, non consentono al medesimo di sovvertire l’esito della elezione già favorevole per il controinteressato. 8.- In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite atteso che l’errore in cui è incorso il ricorrente è derivato dalla errata indicazione riportata nella copia del verbale sezionale unicamente consultabile ai fini della proposizione del ricorso.
P.Q.M.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segretaria sezionale per la trasmissione della presente sentenza al Sindaco del Comune di Gela e al Prefetto di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del comma 8 art. 130 c.p.a..
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e del Decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia 5 maggio 2020, n. 41, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore Sebastiano Zafarana, Consigliere
L’ESTENSORE Roberto Valenti
IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO

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