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Il Tar da’ torto all’assessorato dell’agricoltura e ritiene illegittima l’esclusione di una azienda agricola

Palermo – La  Ditta “Tenute Racinesi” srl con sede in Agrigento aveva inoltrato tempestivamente la domanda di partecipazione per il sostegno a investimenti nelle aziende agricole; tuttavia per disguidi postali il plico veniva consegnato in ritardo.

L’Amministrazione, inopinatamente, escludeva tale domanda in quanto pervenuta tardivamente.

La società, ritenendo erronea l’esclusione, con apposita memoria procedimentale, chiedeva la riammissione della società in graduatoria, dovendo essere il privato sollevato dal rischio di disfunzioni del servizio postale.

In accoglimento delle tesi contenute nella memoria procedimentale, l’Amministrazione riteneva ricevibile la domanda di sostegno presentata dalla “Tenute Racinesi”. Tuttavia, la medesima amministrazione dichiarava inammissibile la suddetta domanda, asserendo che la documentazione comprovante la cantierabilità sarebbe stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Il legale rappresentante della società, pertanto, proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione della domanda della società ricorrente per mancata cantierabilità del progetto.

In particolare, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere, atteso che la documentazione di cantierabilità era comunque pervenuta prima della conclusione della procedura e, altresì, considerato che il ritardo nella trasmissione della predetta documentazione era imputabile alla condotta della P.A.

Si sono costituiti in giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e una società utilmente inserita in graduatoria,.

Il TAR Sicilia, Palermo,Sezione I, Presidente dott. Calogero Fermisi, Relatore dott. Roberto Valenti, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso rilevando che “La richiesta della cantierabilità è un onere sproporzionato da imporre ai richiedenti il sostegno comunitario in assenza della certezza dell’ammissione al finanziamento conseguente all’approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivante dall’accoglimento di reclami o ricorsi”.

Per effetto della sentenza, la Società “Tenute Racinesi” verrà definitivamente inserita nell’elenco delle istanza finanziabili e, tenuto conto del notevole punteggio alla stessa assegnato, conseguirà  il richiesto contributo di euro 570.000  per la realizzazione del proprio progetto

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