Attualita

Il supermercato sulla fogna

Gela – Chi vigila  sulle opere edili a Gela? E sul cantiere a ridosso della SS 115? Un cantiere troppo vicino alla strada, con entrate e le uscite dei mezzi sulla pubblica via ovvero la via Venezia e viale Mattei ? Lo fanno rilevare i cittadini residenti della zona che appare piuttosto pericolosa in quanto non recintata in tutta la sua area come si evince dalle foto interne. Le piante incolte restringono la carreggiata e rendono pericoloso il passaggio pedonale perché sprovviste di marciapiede e in prossimità di rotatorie.  In quell’area dovrebbe sorgere un supermercato e da qualche mese sono iniziati i lavori che confinano con un parcheggio pubblico, a pochi passi dal giardino inaugurato da Crocetta e ristrutturato di recente.

L’area si estende su una condotta fognaria, la cui tubazione è stata in parte rimossa e successivamente ripristinata con un intervento di interramento di circa dieci metri.

Questo potrebbe creare, secondo il parere di esperti,  difficoltà di flusso col rischio di ritorno delle melme nei tombini nella zona in particolare di piazza Eleusi e dintorni che serve il grande collettore interrato. Il cantiere non risulta segnalato in tutte le sue parti perimetrali, inoltre confina pericolosamente con la strada di uscita della città, già teatro, nel tempo, di numerosi incidenti stradali, a volte anche mortali.

L’area, per quanto privata, un tempo era adibita a verde pubblico ed adesso è  classificato come zona commerciale.  Il Comune, secondo il  D.Lgs. 42/2004 ,testo unico in materia di tutela dell’ambiente, dovrà riequilibrare l’ecosistema del verde che prevede una media di 30,3 mq di verde urbano per ogni abitante.

Il regolamento edilizio non prevede regole precise sulle distanze dalla strada.

regolamento edilizio comune di GELA

Sulle Distanze dei fabbricati dalle strade fuori dai centri abitati, il quadro normativo
(https://biblus.acca.it/distanze-dei-fabbricati- dalle-strade/)
Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla corretta applicazione delle norme che
regolano le distanze dei fabbricati dalle strade fuori dai centri abitati
Con la sentenza n. 3900/2020, il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla corretta applicazione delle norme che regolano la distanza da rispettare tra i fabbricati e le
strade attraverso alcune considerazioni su:vil dlgs 285/1992 (https://biblus.acca.it/download/dlgs-2851992-nuovo-codice-della-
strada/) (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione (dpr n. 495/1992 (https://www.provincia.pc.it/Allegati/Normativa /dpr495_921325687348.pdf));

il dm 1404/1968 (https://biblus.acca.it/download/dm-n-1404-1968-distanze-minime-
a-protezione-del-nastro-stradale-da-osservarsi-nella-edificazione-fuori-
del-perimetro-dei-centri-abitati/) (Distanze minime a protezione del nastro stradale
da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati).
Il caso:
Un privato richiedeva un permesso di costruire per ampliare il proprio fabbricato; il
Comune negava il permesso poiché il progetto di ampliamento ricadeva in una fascia
di rispetto (pari a 30 m) di una strada statale vicina.
Il privato faceva ricorso al Tar che, però, lo respingeva. Successivamente la vicenda
finiva dinanzi al Consiglio di Stato.
Secondo il ricorrente, il Comune faceva erroneamente riferimento al mancato rispetto
del Codice della Strada e del dm 1404/68; la particella, invece, si sarebbe trovata fuori
dal perimetro del centro abitato, su suolo edificabile, all’interno di un programma di
fabbricazione, per cui le norme richiamate dal Comune non potevano trovare
applicazione.
La decisione e il chiarimento del Consiglio di Stato
Prima di tutto i Giudici prendono atto che la proprietà si trova fuori dal perimetro del
centro abitato ed è indicata in sede di individuazione dell’ambito territoriale disciplinato
dal programma di fabbricazione.
Successivamente chiariscono, in merito alle distanze da osservarsi tra i fabbricati e le strade, che per l’applicazione degli articoli 16 e 234, comma 5, del Codice della Strada, e dell’art. 26 del relativo regolamento di attuazione, deve verificarsi la duplice
condizione: il lotto deve ricadere all’interno di un centro abitato; la strada deve essere classificata come previsto dall’art. 2, comma 2, del Codice,
che individua le diverse tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali.
Se le due condizioni non sono rispettate, bisogna applicare il dm 1404/68
(legislazione pregressa) che continua ad essere valido; tuttavia questo stesso decreto
non è applicabile (all’art. 1) all’interno del perimetro degli insediamenti previsti dai
programmi di fabbricazione.
Pertanto, in tale condizione occorre applicare il decreto di attuazione dpr 495/1992,
che prevede per le distanze di tipo “C” una distanza di 10 m.
Il ricorso in appello è quindi accolto.
C’è la sentenza del CdS (https://biblus.acca.it/download/consiglio-di-stato-
sentenza-n-3900-2020-distanze-dei-fabbricati-dalle-strade)
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanze-dei-fabbricati-dalle-strade/

 

Mostra Altro

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button