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Anticipata l’udienza sul ricorso proposto da Sara Cavallo

L'udienza si terrà il 22 ottobre

Il Presidente ha pronunciato il decreto sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2019, proposto da Sara Silvana Cavallo, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso,4; contro

Comune di Gela, Consiglio Comunale di Gela, Ufficio Centrale Elettorale di Gela non costituiti in giudizio;
Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Cristoforo Lucio Greco, Salvatore Sammito, Rosario Trainito, Giuseppe Morselli, Romina Adriana Morselli, Gaetano Orlando, Alessandra Elisa Ascia, Diego Iaglietti, Davide Sincero, Rosario Domenico Terenzio Faraci, Giuseppe Guastella, Valeria Chiara Caci, Luigi Giuseppe Di Dio, Vincenzo Cascino, Giuseppe Romano, Giuseppe Terenziano Di Stefano, Nadia Gnoffo, Grazia Maria Concetta Robilatte, Florinda Iudici, Ivan Filippo Maria Liardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, Maria Teresa Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

“- del Verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 – Sb, chiuso il 23 maggio 2019, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di Lista, nella parte in cui in data 22 maggio 2019 è stata illegittimamente proclamata eletta alla carica di Consigliere Comunale per la Lista <UN’ALTRA GELA> la sig.ra Morselli Romina Adriana;

“- del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 – Sb, chiuso il 23 maggio 2019, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste <UN’ALTRA GELA>, <UNITI SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato Sindaco eletto Greco Cristoforo, n. 15 Seggi anziché 14, per cui è stata proclamata illegittimamente eletta alla carica di Consigliere la sig.ra Morselli Romina Adriana della Lista <UN’ALTRA GELA>;

“- del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 – Sb, chiuso il 23 maggio 2019, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste <UN’ALTRA GELA>, <UNITI SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato Sindaco eletto Greco Cristoforo ulteriori n. 4 Seggi per attribuzione del 60

ei Seggi, per cui è stata proclamata illegittimamente eletta al Consiglio Comunale la sig.ra Morselli Romina Adriana per la Lista <UN’ALTRA GELA>;

“nonché per la correzione

“del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo quanto specificato infra, dichiarando decaduta dalla carica di Consigliere la sig.ra Morselli Romina Adriana per la Lista <UN’ALTRA GELA> e dichiarando proclamata eletta alla carica di Consigliere Comunale per la Lista <AVANTI GELA>, collegata al candidato Sindaco non eletto Giuseppe Spata, la sig.ra Cavallo Sara Silvana, odierna ricorrente”.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l’istanza depositata il giorno 8 giugno 2020 con cui parte ricorrente chiede disporsi “anticipazione … della trattazione dell’udienza pubblica fissata per il giorno 15.12.2020, tenuto conto dell’interpretazione autentica delle disposizioni in materia di attribuzione del premio di maggioranza nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti fornita dal Legislatore regionale all’art. 3, comma 1 della L.R. n. 6 del 3.03.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 6.03.2020 e che analoga questione verrà in trattazione il 22.10.2020”;

CONSIDERATO che l’istanza richiama le seguenti specifiche circostanze:

“- con Decreto Presidenziale n. 387 del 20.06.2019 è stata fissata per la discussione della causa l’udienza del 30.01.2020;

– su istanza di parte ricorrente, depositata in data 8.01.2020, l’udienza pubblica fissata per il giorno 30.01.2020 è stata rinviata al 15.12.2020, “nell’attesa che il Legislatore regionale fornisse un’interpretazione autentica dell’art. 4, comma 6, della Legge Regionale 15.09.1997, n. 35, in materia di attribuzione del premio di maggioranza nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e ponesse fine ai dubbi interpretativi cui si prestava la normativa regionale in questione” (così nell’istanza cit.);

– nelle more della celebrazione dell’udienza di merito, il legislatore regionale ha approvato la L.R. n. 6 del 3.03.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 6.03.2020, il cui art. 3, rubricato «Interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35»”;

– in un giudizio avente analogo oggetto, R.G. n. 1289/2019, Sez. I, è stata concessa per le dette medesime ragioni “una anticipazione dell’udienza pubblica fissata per il 3.12.2020 … al 22.10.2020, giusto Decreto Presidenziale n. 223 del 26.05.2020”;

– “alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore regionale, il protrarsi dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, consente la permanenza in carica di un Consigliere diverso da quello avente diritto, ossia l’odierna ricorrente, conseguentemente determinando un ulteriore pregiudizio al già leso principio di rappresentatività e alla volontà democraticamente espressa dai cittadini”;

RITENUTO che, in relazione alle riferite motivazioni ed ai riflessi pubblicistici sottostanti, l’istanza merita accoglimento. Per questi motivi dispone l’anticipazione della trattazione della causa all’udienza del 22 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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