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Reddito di Cittadinanza, arrivano sei mensilità extra: come presentare domanda e i requisiti

Novità per i percettori del Reddito di Cittadinanza

Novità per i percettori del Reddito di Cittadinanza: in arrivo sei mensilità extra del beneficio per l’autoimprenditorialità.

Nello specifico sono previsti, in favore dei beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

Le modalità di richiesta

È possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico, tramite:

  • il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
  1. risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
  2. abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  3. non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  4. non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

Foto di repertorio

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