CronacaGela

PULIZIA LOTTI DI TERRENI PRIVATI, ORDINANZA DEL SINDACO

senza ulteriore preavviso e verrà applicata una sanzione pecuniaria in relazione allo stato dei luoghi e alla qualità dei rifiuti presenti, precisamente:

– Per quanto attiene l’abbandono di rifiuti si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 255 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m. e i. come di seguito:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, (Divieto di abbandono) 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, (Rottamazione veicoli fuori uso), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.(comma così modificato dall’art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010);
Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.(comma aggiunto dall’ 40, comma 1, legge n. 221 del 2015);
Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.
– Per quanto attiene l’inosservanza dell’art. 82 del R.E.C. si applica la sanzione prevista dall’art. 650 del C.P. e precisamente “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

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