Cronaca

Nuovo Decreto Natale, le restrizioni e le regole definitive: spostamenti dai parenti anche nei «giorni rossi»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha varato, in vista delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania, un nuovo decreto (non, questa volta, un Dpcm). Tre articoli soltanto, mezza pagina di divieti e raccomandazioni che daranno forma al primo Natale senza feste, né cenoni.

Le regole generali

Come anticipato dal Corriere, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia intera sarà «zona rossa». Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio sarà invece «zona arancione», «ma sono altresì consentiti», si legge nel decreto, «gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni». È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.

Ecco le regole generali (ma attenzione alle deroghe sulle visite ai parenti, molto importanti, che trovate sotto):

– Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»: in sostanza, è vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze legate a motivi di lavoro, salute o necessità (per dimostrare le quali occorre il modulo di autocertificazione); i negozi al dettaglio sono chiusi; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).

– Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto). Le regole sono in sostanza, è vietato uscire dal proprio Comune se non per comprovate esigenze legate a motivi di lavoro, salute o necessità (per dimostrare le quali occorre il modulo di autocertificazione); i negozi sono aperti; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio). C’è, come dicevamo sopra, una eccezione importante al divieto di spostamento tra Comuni: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.

Le deroghe, anche nei giorni «rossi», su spostamenti e visite ai parenti

Le deroghe introdotte dal governo in questo decreto sono, data la presenza delle festività, particolarmente attese. Eccole, dunque: anche nei giorni in cui varranno le regole della «zona rossa» — dunque il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio — in tutta Italia sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise.

– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
– Si può andare «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.

Le regole che non cambiano

Il nuovo decreto legge su cui il governo ha trovato un’intesa dopo giorni di riunioni, polemiche e litigi lascia in vigore tutte le norme previste dal precedente decreto legge numero 158 all’articolo 1, comma 2: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». E nei giorni di Natale, santo Stefano e Capodanno è vietato anche «ogni spostamento tra comuni». Salvo motivi di lavoro, necessità e salute comprovati tramite autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro comune.

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