Mutui under 36, decreto Sostegni bis: agevolazioni per i giovani
Gli under 36 che devono acquistare casa potranno utilizzare il decreto Sostegni bis. Niente imposta di registro catastale e ipotecaria e niente imposta sul mutuo dello 0,25%, ma anche credito di imposta in caso di pagamento dell’Iva.
Il decreto prevede che la garanzia del Fondo statale estesa all’80% della quota di capitale (non interessi) del mutuo per i giovani fino a 35 anni di età, senza che debbano per forza avere un contratto di lavoro atipico, ma solo se hanno un indicatore Isee entro i 40.000 euro.
Per il fondo statale sono previsti stanziamenti per 290 milioni di euro nel 2021 (quindi più di 5 volte i 55 milioni di euro previsti nella bozza). e di 250 milioni di euro nel 2022.
Per tutte le richieste di mutuo garantito per i giovani under 36 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 mila euro, e che ricevono con garanzia statale un mutuo con LTV (rapporto capitale su valore della casa) superiore all’80% la misura massima della garanzia del Fondo è elevata all’80% della quota capitale
Nel del decreto Sostegni bis per chi non ha ancora compiuto 36 anni, infatti, viene introdotta l’esenzione dal pagamento delle imposte in fase di acquisto. In particolare, se compri una prima casa entro il 30 giugno 2022 e non hai ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto viene stipulato ad hai un reddito Isee entro i 40.000 euro hai diritto a non versare:l’imposta di registro che ammonta al 2% del valore catastale della casa;
l’imposta ipotecaria e catastale per un totale di 100 euro;
Nessuno sconto dal notaio, qualche detrazione in banca.
Nel decreto approvato non compare più la riduzione delle tariffe notarili del 50% (come previsto precedentemente) sugli atti di acquisto di prima casa da parte degli under 36 inizialmente prevista dalla bozza.
Infine, vengono esentati dall’imposta sostitutiva (delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governativa) dello 0,25% i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili che possiedono le caratteristiche per ottenere i bonus appena visti. Per ottenere quest’ultima esenzione è necessario che nell’atto di finanziamento venga riportata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti.