Attualita

Le concessioni sulle tombe antiche sono perpetue e non si possono distruggere

L’amministrazione comunale ha deciso di eliminare le tombe antiche per creare nuovi loculi. Dimentica però che le tombe occupate prima del 1975 sono regolamentare da una normativa di carattere perpetuo. Era il tempo dei valori, quello in cui il denaro che ha sempre mosso il mondo, non veniva messo il primo posto. Ecco l’evoluzione della norma:

Prima dell’entrata in vigore delle vigenti disposizioni di legge, l’art. 100 del Rd. n. 448/1892, stabiliva che il posto per sepoltura privata potrà essere concessa a tempo determinato o perpetua. Successivamente, l’art. 93 del Dpr. n. 803/1975 aveva escluso la natura perpetua delle concessioni e fino ad un certo momento storico, le concessioni potevano essere rilasciate sine die, salvo l’esercizio da parte della stessa Amministrazione di rivedere la propria decisione in autotutela.

In proposito, il Consiglio di Stato (Sezione IV – Sentenza n. 4530/2017) afferma che il Comune non può dichiarare scadute le concessioni perpetue: “di fronte ad una concessione perpetua l’Amministrazione potrebbe, semmai, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, revocare l’atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, anche, semplicemente, pera una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, ma ciò con il rispetto delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla previsione dell’indennizzo economico) previsto dall’art. 21-quinquies della Legge generale n. 241/1990 a tutela delle posizioni giuridiche maturate dal privato a seguito dell’atto ampliativo”.

Ed ecco il regolamento comunale che è stato aggiornato la scorsa settimana. E’ passato un emendamento del consigliere Spata grazie al quale si possono introdurre in un loculo diverse urne cinerarie per quanto lo spazio consentito ne possa contenere.

Inoltre si può rilevare all’art. 77 che. “E’ fatto obbligo all’Amministrazione Comunale di far pervenire, un anno prima della scadenza della concessione, al concessionario o agli eredi e/o aventi causa, comunicazione scritta con notifica”.

Un anno prima e non un mese prima e per di più in un periodo di emergenza economica, sanitarie e sociale.

Nel frattempo associazioni e gruppi politici, senza parlare dei privati cittadini, si organizzano per una denuncia alla Procura della Repubblica per difendere gli indifesi e la storia della città. Il cimitero rappresenta la culla del passato; è il luogo sacro dell’albero genealogico delle famiglie.

Si profila un altro autogoal.

 

Ecco il Regolamento comunale di polizia mortuaria

(Aggiornato secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato col D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)

CAPITOLO I

denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 1

I familiari e i responsabili di Istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all’Ufficio dello Stato Civile, ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi di 24 ore dal decesso, per ottenere l’autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All’atto della denuncia devono indicare esattamente l’ora in cui è avvenuto il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l’età, il sesso, lo stato civile, domicilio, ecc., del defunto, in base ai moduli forniti dall’Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All’infuori dei casi contemplati dall’articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo le notizie in suo possesso che giovino a stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando la morte -per il breve tempo trascorso o per la mancanza di caratteri assodati-, non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando, invece, la morte può essere testé accertata, il trasporto potrà farsi direttamente alla camera di deposito del cimitero, a meno che non si abbia un sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell’art. 103 T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione del medico, devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco, secondo scienza e coscienza, la malattia che ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al capoverso precedente, deve essere presentata entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal ministero della Sanità d’intesa  con l’Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del codice penale, ove dalla scheda risulti  o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L’obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all’Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è presentata dal medico necroscopo.

Presso l’ufficio Igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l’elenco dei deceduti nell’anno e la relativa causa di morte.

 

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell’esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all’Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l’accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall’Asp.

Nell’ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal direttore Sanitario ed a questi riferiscono sull’espletamento di quanto previsto dall’art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all’art. 141 dell’ordinamento dello stato civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 al 6 del

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie invettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al Direttore Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfestazione e deve pure attenersi a tutte le norme emanate dall’Istituto Centrale di Statistica e nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli articoli 1 e 18 del D.P.R 285/90.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l’Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l’imbalsamazione o per la cremazione nei modi e nelle forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Direttore Sanitario.

Art. 10

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l’autorizzazione alle pratiche di cui all’articolo precedente è subordinata al nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola per intero con un telo, fino a che l’Autorità Giudiziaria non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 11

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che, facendo redigere analogo verbale da depositare agli atti con l’indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero, disporrà per l’inumazione.

 

Art. 12

I medici e le ostetriche hanno pure l’obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza e i nati morti dopo il 7° mese e fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l’età o la vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

Art. 13

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi, responsabili, primari o curanti, lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a una malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito , alla presenza del primario, o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali da un anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, che deve evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

 

Art. 14

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. del 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 15

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell’ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica, da parte del Direttore Sanitario dell’Asp, della scheda di morte contemplata dall’art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazione darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II

periodi di osservazione dei cadaveri

Art. 16

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né può essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o

 

di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’articolo precedente.

Art. 18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa o il cadavere presenti segni d’iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso, o nell’apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore e potrà ordinare anche il trasporto urgente, tramite apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d’osservazione di legge disponendo per la disinfestazione dei locali d’abitazione del defunto.

Art. 19

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento. Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così, non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Art. 20

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme di:

  1. persone morte in abitazioni inadatte, nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
  2. persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
  3. ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. del 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 21

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III

deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

 

Art. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell’atto del parto.

Art. 24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di 2 cm (due centimetri).

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi (7/10) di millimetro, se zinco, a 1/5 (un quinto) di millimetro, se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 4 cm (quattro centimetri). Ciò deve risultare da attestato del Direttore Sanitario.

Art. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all’atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo comprendente nome e cognome del defunto, giorno, mese ed anno di morte, impresso a martello. La targa riporterà anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E’ facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche un bocchetta chiusa a ceralacca contenete le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO IV

trasporto dei cadaveri

Art. 27

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all’art.16, 17 e 18 del

D.P.R. del 285/90.

 

Art. 28

Il trasporto come sopra può essere effettuato a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quando riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 19 e 20 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 29

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabililite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 30

 

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove la camera di osservazione non esiste, la sua funzione è assolta dalla camera mortuaria.

Art. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria, salvo che il medico provinciale non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l’autorizzazione al trasporto, prevista dal precedente art. 29, può essere concessa soltanto dopo 2 (due) anni dal decesso, e con l’osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Direttore Sanitario .

Le disposizioni del presente articolo, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all’elenco citato nel primo capoverso, si applicano anche nei trasporti di cadaveri da e per l’estero come riportato nel successivo articolo 36.

Art. 32

 

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure, se non vengono eseguite funzioni religiose, dall’abitazione al cimitero.

L’eventuale deroga alla presente regola deve essere autorizzata espressamente dal Sindaco.

 

Art. 34

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 35

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

Al rilascio del decreto di autorizzazione, di cui al precedente art. 29, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 36

Per il trasporto all’estero, o dall’estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo, e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell’art. 30 del D.P.R. del 285/90.

 

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc.. di formolina F.U..

Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 (ventiquattro) ore di tempo, oppure quando il trasporto viene eseguito dopo 48 (quarantottore) dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

 

Art. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero, nel caso che si debbano svolgere anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà consegnata all’incaricato dell’accompagnamento.

Art. 38

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all’art. 27 del D.P.R. 285/90.

Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. del 16 giugno 1938,

  1. 1055. Per l’introduzione e l’estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 285/90.

 

Art. 39

Il feretro proveniente da altro Comune, o dall’estero, deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all’art. 108 n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell’estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Direttore Sanitario del Comune di provenienza.

Art. 40

Il convoglio funebre, tanto nel caso dell’articolo precedente, quanto nel caso di transito del territorio comunale, deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art.41

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti -entro il territorio comunale o da e per altri Comuni- dei cadaveri destinati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per la riconsegna della salma, quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

Art. 42

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 29 e 38 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 (zerovirgolasessantantasei) saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

 

CAPITOLO V

 

rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

 

Art. 43

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 285/90.

 

 

 

 

Art. 44

CAPITOLO VI

cremazioni, imbalsamazioni e autopsie

 

La cremazione, ovvero la riduzione del cadavere negli elementi base tramite il fuoco, di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

  • estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza;
  • certificato in carta libera del Direttore Sanitario, del quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

In mancanza del certificato di cui al punto 2 precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 45

Le urne cinerarie devono indicare all’esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto cremato.

Art. 46

Ogni urna cirenaria può contenere un solo cadavere.

 

Art. 47

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 48

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 29 e 38, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell’art. 82 del D.P.R. del 21 ottobre 1975, n. 803:

  • nel cimitero;
  • in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, purché in sito conveniente e di proprietà;

 

  • in colombari privati, che debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Le urne cinerarie possono essere affidate alla custodia delle famiglie o dell’ente morale titolare della cappella o del tempio.

La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali il primo rimane nell’archivio del forno crematorio, il secondo presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove verranno deposte le ceneri fuori dal cimitero, il terzo viene trasmesso all’Ufficio dello Stato Civile.

Art. 50

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all’Ospedale , e per gli ordini emanati dall’Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l’autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservando le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria articolo 45 del D.P.R. 285/90. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. del 29 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del Direttore Sanitario, della scheda di morte di cui all’articolo 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa, il medico curante deve darne d’urgenza comunicazione al Sindaco o al Direttore Sanitario ed essa varrà come denuncia ai sensi dell’articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie del 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall’Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

Art. 51

I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione, ossia la preservazione del cadavere dalla decomposizione, devono essere eseguiti sotto il controllo del Direttore Sanitario, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso  il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

  1. una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione, con l’indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo in cui la effettuerà;
  2. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a

Il trattamento antiputrefrattivo di cui all’articolo 36 è eseguito dal Direttore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Art. 52

L’imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività

 

ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO VII

consegna dei cadaveri al cimitero

Art. 53

Nessun cadavere può essere ricevuto al cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall’autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficio dello Stato Civile a norma dell’art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all’art. 5.

Per la tumulazione occorre il certificato del Direttore Sanitario. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Direttore sanitario.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Direttore sanitario, che deve essere accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 54

Il Custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l’autorizzazione di cui all’art. 53 ed iscrive giornalmente sopra un apposito registro in doppio esemplare:

  • le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 53, oltre che anno, giorno ed ora dell’inumazione, numero arabico portato dal cippo, numero d’ordine della bolletta di seppellimento;
  • le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
  • le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco;
  • qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri,

Art. 55

Il registro in doppio esemplare, indicato nell’articolo precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare di tale registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso gli uffici del custode.

Art. 56

La camera mortuaria del Cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo trascorso il tempo dell’osservazione in attesa che questi siano inumati o tumulati senza riguardo alla religione professata il defunto.

Art. 57

 

Il cimitero si compone di:

  1. fosse comuni;
  2. tombe di famiglie;
  3. colombari per loculi individuali;
  4. tombe monumentali;
  5. un colombario per accogliere le ceneri dei cremati;
  6. colombari per resti di esumati (ossari).

 

CAPITOLO VIII

inumazioni

Art. 58

Ogni cimitero deve avere campi comuni, destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un’estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59

Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo portante il numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del Custode del cimitero, subito dopo che sarà stata coperta la fossa con il terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 60

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61

Le fosse per l’inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare  l’una dall’altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2 ) una lunghezza media di m. 1,50 una  larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

 

 

Art. 62

Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavoli laterali con chiodi disposti di 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

 

Art. 63

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 64

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L’operazione verrà condotta con corda e braccia o con mezzo meccanico sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel  precedente  articolo 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E’ severamente vietato spogliare i cadaveri, appropriarsi di loro abiti, ornamenti preziosi, ecc..

 

Art. 65

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non s’ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono permessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10 .

Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza dietro semplice invito dell’Ufficio.

In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All’infuori di quanto è stato indicato dagli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 66

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell’allegata tabella A) previo pagamento  della  relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E’ concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all’epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate a cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte e nome di chi fa apporre il ricordo.

Dietro analoga domanda la Giunta Municipale può autorizzare iscrizioni integrative.

 

CAPITOLO IX

tumulazioni  (sepolture private)

Art. 67

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

  1. aree per tombe di famiglia o monumentali;
  2. tombe o forni o loculi individuali;
  3. nicchie ossario per la raccolta di resti mortali

 

Art. 68

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 67, devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo, corrispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 285/90.

Art. 69

 

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui agli articoli precedenti sono fissate, nella misura delle spese sostenute dal Comune.

Art. 70

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 71

 

  • Le aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e/o monumentini, possono essere concesse soltanto :
  1. ad una persona o più persone legate da vincoli di parentela fino al 4° grado, ovvero ad una famiglia e per questa al capo famiglia;
  2. a più famiglie legate da vincoli di parentele sino al 4° grado;
  3. ad Enti, corporazioni,
  • nei casi di cui alle lettere a e b del sopra citao comma, la cointestazione può essere concessa esclusivamente all’atto della concessione dell’area cimiteriale, ovvero al momento del rilascio del permesso di costruire previa modifica dell’atto di concessione dell’area cimiteriale da effettuarsi a spese degli
  • Nel caso di cui alle lettere a e b del comma I la concessione dell’area cimiteriale può essere trasmessa per successione ereditaria, soltanto ai legittimi successori concessionari, con esclusione di ogni altro. Tale trasmissione per successione ereditaria avviene anche nel caso in cui il titolare della concessione, a seguito di sorteggio, venga a mancare prima della sottoscrizione del contratto di concessione ma che, comunque, in vita abbia provveduto al pagamento della tassa di concessione, entro i termini
  • fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia di cui al presente articolo, senza pagamento alcuno

Se non i semplici diritti di tumulazione sono compresi :

  1. gli ascendenti e discendenti in linea retta e affini sino al 2° grado;
  2. i fratelli e le sorelle consaguignee;
  • il coniuge;
  1. I) il/la convivente da almeno un anno, il cui stato sia accertato
  • nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e in un solo caso, essere concessa anche la tumulazione della salma di una persona estranea per motivi di benemerenza dietro pagamento di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali;
  • Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura a persone o Enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d’uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario fino al completamento della capienza del

Art. 72

Le nicchie ed i loculi possono contenere una cassetta o una urna cineraria sia o meno presente il feretro;

la cessione può essere consentita tra parenti fino al secondo grado e affini; Il diritto di concessione ha la durata di anni trenta dalla data di tumulazione dell’ultima salma o dei resti mortali p cui i loculo è stato concesso; il prezzo della concessione è stabilito in €. 1.500,00 in un’unica soluzione.

I loculi del cimitero monumentale che dovessero rientrare in possesso dell’amministrazione comunale saranno dati in concessione ad un prezzo di euro 3.000.

Nel caso in cui il loculo presso il cimitero monumentale fosse il solo disponibile, il costo della concessione rimarrebbe pari ad euro 1500.

 

Il rinnovo della concessione dei loculi del cimitero Farello è di €. 750,00 pari al 50% del costo di prima concessine, rateizzabile, con due rate di €. 375,00 ciascuna da estinguere in due annualità.

Il rinnovo della concessione dei loculi del cimitero Monumentale sarà pari al 50% del costo pagato per la concessione e rateizzabile in due rate.

Nell’eventualità di una nuova tumulazione, all’interno di un loculo la cui concessione è stata rinnovata dagli eredi aventi diritto, sarà dovuta la parte di canone ancora non pagata da versare in un’unica soluzione.

La data di scadenza rimane invariata e parte dalla data di rinnovo della concessione.

Le concessioni scadute della durata di oltre trent’anni, dal primo gennaio 2010, si ritengono rinnovate per altri trenta anni su richiesta degli aventi diritto.

E’ fatto obbligo all’amministrazione di far pervenire un anno prima della scadenza della concessione, al concessionario o agli eredi comunicazione scritta con notifica e/o aventi causa.

Alla scadenza dei trent’anni, qualora né il concessionario né gli eredi abbiano fatto richiesta di rinnovo, il Comune rientrerà in possesso di tali loculi in questione, facendo porre i resti mortali nell’ossario comunale previa comunicazione scritta con notifica agli eredi.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Per l’assegnazione del nuovo loculo al concessionario si dovrà procedere rispettando quando segue:

  1. data e ora della morte ;
  2. da sinistra verso destra a partire dalle file

Le somme introitate per il rinnovo delle concessioni e per le nuove concessioni devono essere destinate esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei due Cimiteri ed eventualmente per nuove costruzioni cimiteriali.

Il Comune nel rilasciare le concessioni alle confraternite stabilisce che il prezzo non deve essere superiore a quello stabilito dal Comune per i loculi di propria costruzione. Il mancato saldo del rinnovo darà inizio alla procedura di revoca della concessione.

Considerato che il Comune di Gela, in mancanza di loculi di proprietà dell’Ente, ha requisito negli ultimi anni loculi delle confraternite, si stabilisce quanto segue:

I loculi comunali che via via si renderanno disponibili saranno assegnati nella misura del 50% per le salme allocate nei loculi requisiti alle confraternite, sulla base dell’ordine cronologico della dipartita (dai più antichi ai più recenti) ed il rimanente 50% in favore dei nuovi defunti.

Qualora restituisca il loculo all’amministrazione comunale entro i primi 10 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma pagata per l’ottenimento della concessione, in quanto l’amministrazione ritorna in possesso di un loculo da poter riconcedere.

Art. 73

Le lampade votive, le decorazioni, e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque, è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 (venticinque) centimetri.

Art. 74

Su deliberazione del Consiglio Comunale e dietro esplicita richiesta di privati, il Comune può dare in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione edilizia comunale.

All’atto dell’approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Art. 75

 

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.

 

Art. 76

Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l’autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 77

 

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno una durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati, ove intendano confermare la concessione, dovranno chiedere il rinnovo, onde consentire all’Autorità comunale di accertare senza soluzione di continuità che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella.

E’ fatto obbligo all’Amministrazione Comunale di far pervenire, un anno prima della scadenza della concessione, al concessionario o agli eredi e/o aventi causa, comunicazione scritta con notifica.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Le Concessioni delle aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/75, possono essere revocate, quando siano trascorsi cinquant’anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune, secondo le disposizioni impartite dall’articolo 92 del D.P.R. 285/90 .

Art. 78

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dall’ articolo 98 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 79

La concessione di tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Nel caso di rinuncia del soggetto concessionario e/o dei loro successori il Comune rientra nel pieno imperio d’uso e possesso dei posti rinunciati.

In tal caso, il Comune ha il pieno e totale possesso anche delle opere murarie eseguite nel sottosuolo e nel soprasuolo ed ha la libertà di concessione a chiunque ne possa avere titolo.

CAPITOLO  X

esumazioni ed estumulazioni

Art. 80

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si operano o dopo un decennio dal seppellimento, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Per dare luogo a nuove sepolture si scavano di nuovo delle fosse.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

 

Art. 81

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell’art. 83 del D.P.R. del 21 ottobre 1975, n. 803 vengono regolate, dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 82

Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tal caso, i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 42.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all’Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell’interno del cimitero.

 

Art. 83

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l’apertura dei feretri per qualsiasi causa, fatte salve le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e l’autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch’esse sono regolate dal custode. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 84

Anche per le estumulazioni si osservano le norme di cui al precedente art. 82.

 

Art. 85

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall’Autorità Giudiziaria.

Le esumazioni delle salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza dell’Ufficiale sanitario e del custode.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell’Autorità Sanitaria a tutela dell’igiene.

Art. 86

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell’anno l’estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l’Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l’Ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 25.

Se l’esumazione o l’estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall’Ufficiale sanitario, e che devono essere inserite

 

nella stessa ordinanza del Sindaco all’uopo emessa, a termini dell’art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

 

Art. 87

Dell’operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l’altra dovrà essere depositata all’Ufficio di Stato Civile.

Art. 88

È proibita l’esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono trascorsi due anni dalla morte e dopo che l’Ufficiale sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.89

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall’Autorità Giudiziaria, non è permessa l’esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 90

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria o all’Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.

Art. 91

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

La cassa è esaminata nel sotto fondo e, se appena presenta segni di logoramento, verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull’apposito carrello, coperto dal telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll’acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto  contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà eseguita con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto e alle mani porteranno guanti di gomma. Terminato il servizio, ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato.

Art. 92

 

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

CAPITOLO XI

norme generali di vigilanza

Art. 93

Nel cimitero devono essere ricevuti:

  1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  2. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso –durante la vita– la loro residenza;
  3. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
  4. i nati morti di cui all’art. 7 e i prodotti del concepimento;
  5. i resti mortali delle persone sopra

 

Art. 94

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell’art. 102 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e contemplate dell’articolo 340, del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte, come i cimiteri comuni, alla vigilanza dell’Autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 95

La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco.

L’Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell’interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

 

CAPITOLO XII

polizia del cimitero

Art. 96

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale che saranno affisse all’ingresso del cimitero.

Art. 97

All’interno del cimitero è proibito:

  1. l’introduzione di cavalli, vetture, biciclette, automobili ed in genere qualsiasi veicolo, tranne che per servizio;
  2. l’introduzione di cani, o altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
  3. l’ingresso di bambini sotto i 10 anni, se non accompagnati per mano da persone adulte;
  4. il passaggio attraverso i campi e le fosse, tranne che seguendo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e procedendo per la via più diretta che conduca verso una tomba di propri familiari.

Art. 98

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri e gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti in ordine e con decoro.

 

Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l’erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell’interno del cimitero.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell’ossario.

Art. 99

È vietata in tutta l’estensione del cimitero ogni coltivazione, tranne quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari.

Art. 100

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti -tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private- di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere e non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode, che avviserà le famiglie interessate a procedere al ritiro o alla riparazione entro il tempo massimo di un mese, di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero.

Art. 101

Il Comune, trascorso il termine di 10 giorni dell’avviso a provvedere direttamente da parte dei concessionari, si riserva di far rimuovere con addebito di spese le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo, pericolanti o collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 102

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 103

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., ed eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall’Autorità comunale.

Art. 104

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all’Autorità od al personale addetto od assistente per legge all’operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105

Chiunque nell’interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XIII

custode del cimitero e sue attribuzioni

Art. 106

 

La custodia del cimitero è affidata a personale comunale con l’attribuzione di competenze specifiche.

Art. 107

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell’esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri, oltre che di custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei suoi diversi locali.

Art. 108

Il custode del cimitero deve:

  1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall’Autorità Giudiziaria;
  2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
  3. curare personalmente l’ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
  4. curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
  5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
  6. provvedere alla regolare disposizione di fosse, cippi, croci, ;
  7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti impedendo che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti per ciascun caso;
  8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
  9. avvertire il Direttore Sanitario per le necessità che si presentassero in materia sanitaria eseguendo le operazioni che questi gli impartirà.

CAPITOLO XIV

contravvenzioni

Art. 109

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l’ammenda fino a euro venti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 110

CAPITOLO XV

disposizioni finali

 

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 111

Le concessioni per monumentini e cappelle gentilizie rilasciate a titolo perpetuo s’intendono rilasciate per 99 anni, rinnovabili.

Le concessioni dei loculi rilasciate a titolo perpetuo s’intendono rilasciate per 30 anni, rinnovabili.

 

Art. 112

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di leggi.

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