Attualita

Seconda sentenza del Tar: sospesa la requisizione di 15 loculi

Palermo – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza,

ha pronunciato il secondo decreto
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2020, proposto da
Confraternita San Benedetto, Confraternita San Sebastiano 2011, Confraternita San
Ippolito, Confraternita San Francesco D’Assisi 2004, Associazione Eterno Riposo,
Associazione Santa Cecilia 2011, Confraternita Dormitio Mariae, Confraternita San
Filippo, Associazione Santa Chiara 2009, Associazione Giovanni Paolo I,
Associazione San Pio 2009, Confraternita Terranova, Confraternita San Rocco,
Confraternita Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’avvocato Grazia Tomarchio, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gela, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia e previa concessione del decreto ex art. 56 c.p.a
dell’ordinanza n. 827 del 6.11.2020, con il quale il Comune Di Gela ha disposto l’acquisizione, in via temporanea, di n. 15 loculi di proprietà delle odierne ricorrenti

da destinare alla tumulazione delle salme nelle more della consegna di nuovi loculi,
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per il risarcimento del danno, in via subordinata, solo per l’ipotesi di rigetto
della domanda cautelare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai
sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le ricorrenti, in qualità di beneficiarie delle concessioni nel
cimitero del Comune di Gela hanno chiesto la sospensione degli effetti
dell’ordinanza contingibile e urgente di requisizione temporanea dei loculi ivi
indicati;
Rilevato che la notifica risulta agli atti correttamente perfezionata e che è stata
presentata istanza di fissazione dell’udienza;
Ritenuto che, con l’impugnata ordinanza, da un lato, si richiama la “condizione
cronica” di mancanza di loculi nel cimitero di cui trattasi e, dall’altra, nell’ambito
della motivazione resa a supporto, i presupposti dell’ordinanza n. 729/2020, avente
analogo contenuto e su cui è già stato emesso il decreto monocratico cautelare di
accoglimento n. 993/2020, e annullata in autotutela con l’ordinanza in questa sede
impugnata;
Ritenuto che sussistono i presupposti di urgenza di cui all’art. 56 c.p.a., vista
l’imminente esecuzione dei provvedimenti gravati (cfr., decreti monocratici T.A.R.
Sicilia-Palermo, sez. 3, n. 993/2020; e in precedenza, nn. 624/2016 e 1219/2018);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misura cautelare monocratica deve essere
accolta e che, per l’effetto, i provvedimenti impugnati debbono essere sospesi sino
alla trattazione in camera di consiglio, che è fissata alla data del 9 dicembre 2020;
P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 dicembre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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