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Ennesima diffida al Comune sul trasporto dei disabili

Gela – Un’ennesima diffida al adempiere è stata inoltrata al Sindaco del Comune di Gela, all’Assessorato regionale alla Famiglia, all’Assessorato regionale Enti Locali, alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Gela, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, alla Procura Regionale Corte dei Conti, al legale responsabile dell’associazione per i diritti dei disabili, sul tema dell’istituzione percorsi sensoriali nella Città, nel comune e negli edifici pubblici ed aperti al pubblico nonché su tutti I mezzi di trasporto pubblico ai sensi delle normative vigenti. “Su incarico conferitomi da Orazio Giudice – si legge – al fine di istituire i percorsi sensoriali per protezione dei soggetti affetti da cecità assoluta o parziale come richiestomi dal nominato in oggetto ottemperando così alle norme che qui di seguito si elencano poiché reiteratamente trasgredite tanto dai sindaci che dai funzionari responsabili.

 

Sanzioni previste a carico del progettista, del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell’Art.82.7 del DPR 380/2001 (Codice dell’edilizia).

– Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai sensi dell’Art. 21 DPR 503/96 e per omissione nella relazione prevista nell’Art. 20, comma 1 e 2 della precisa indicazione “degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti” per l’eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l’eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati.

 – Violazione Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e  D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

– Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull’eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

– Poiché la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo ricorso al Tribunale competente sia da parte del singolo disabile che da parte dell’Associazione di categoria, ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4).

 Avendo peraltro altre  organizzazione inviato più volte richiesta di commissariamento al dipartimento regionale  Enti Locali e non essendo sortita tale richiesta ad alcun  risultato medesima diffida Deve ritenersi valida anche nei confronti del dipartimento suddetto con avvertimento che questa come tutti i precedenti atti inoltrati alla regione verranno trasmessi alle procure competenti ivi compresa quella della Corte dei conti per ipotesi di omissione e altro tanto dei politici che dei funzionari  che nel tempo si sono avvicendati.

Per quanto ampiamente premesso si attende risposta con il responsabile del procedimento entro il perentorio termine di giorni 10 con avvertimento che in difetto si produrranno gli atti gli organismi giudiziari sopraddetti con riserva di azione civile per violazione della legge 67\ 06”.

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