Politica

E se Greco spiazzasse tutti e presentasse lui le dimissioni?

E se Greco, che si professa il sindaco “giusto” di Gela, prendesse un po di quell’amor proprio che dice di avere e presentasse lui le dimissioni? Già immagino le facce degli assessori e dei consiglieri e soprattutto di coloro che stanno battendo i pugni Udc e Forza Italia per mantenere la poltrona, come la peggio politica italiana. Tranquilli ci diranno che lo, fanno per la città e che gli assessori di riferimento hanno lavorato bene. Che lo lasciassero dire alla città. Ma che succederebbe se succedesse???

 

Il Sindaco è colui che, sostanzialmente, governa l’amministrazione comunale. Egli inoltre rappresenta il Comune in tutti gli appuntamenti ufficiali in Italia o all’estero.

Ruolo del sindaco

Al Sindaco competono anche poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa,nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta.

Spetta anche il controllo delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli Enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.

Il Sindaco viene eletto dai cittadini, iscritti alle liste elettorali del Comune a suffragio universale. Inoltre è membro di diritto del Consiglio Comunale. Ai sensi dell’Art. 55 sono eleggibili a Sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Quindi può essere eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune stesso.

Dimissioni sindaco cosa succede

Ecco cosa succede in caso di dimissioni di un sindaco. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.

(art. 53 del Testo Unico degli enti locali). Durante quei 20 giorni, Sindaco, Giunta e Consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione. Dopo i 20 giorni è disposto lo scioglimento del Consiglio comunale (art. 141 del D.Lgs. 267/2000) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Cessano anche tutte le cariche politiche, decadono gli uffici di supporto all’Amministrazione e gli incarichi a contratto. Il Prefetto nomina in questa fase un Commissario, detto Prefettizio, fino alla conclusione del procedimento di scioglimento che termina – con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno – entro 90 giorni.

Entro il termine di 90 giorni, è nominato un commissario straordinario – sempre con decreto del presidente della Repubblica e su proposta del Viminale – i cui poteri sono identici a quelli, sommati, del Consiglio, della Giunta e del sindaco. Il rinnovo del Consiglio – ovvero le elezioni – deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge (quindi si voterà in primaverà). I consiglieri cessati dalla carica continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Un eventuale Commissario Straordinario della città di Roma dovrebbe affrontare anche l’impegno straordinario del Giubileo. Ovvie quindi le preoccupazioni sui poteri che potrà avere. La legge prevede che per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la Commissione Straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento, adotti un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti.

La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, trasmette gli atti all’amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali.

 

 

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