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I rifiuti speciali abbandonati

La notissima trasmissione “LO DICO ALLA RADIO” ben condotta da Franco Gallo, ha da qualche settimana e ne ha ben donde, lanciato la rubrica “…MA E’ MAI POSSIBILE CHE…” incentrata sulle disgrazie di questa martoriata città. Badate bene non disgrazie piovute dal cielo, come una spada che lancia fendenti, tipo apocalisse, ma create dall’uomo e più precisamente da chi governa e non controlla. Voi direte “ma ce l’avete sempre con l’amministrazione comunale?”, eh si cari lettori, si perchè se non ve ne siete ancora accorti, chi governa emette le cartelle esattoriali, che paghiamo e che servono a “SERVIRE” la citta, con servizi che ad occhio e croce latitano e pure parecchio. Dopo questo giusto preambolo, che è anche un premio a questa trasmissione, veniamo a noi.

Gela anno del Signore 2021, via ENESIDANO (ecco il luogo esatto in cartina)

sono lasciati ormai da 3 giorni, dei contenitori di rifiuti speciali, CHE NON DOVREBBERO STARE LI NEMMENO UN SECONDO.

Credo che fermamente, che il non controllo da parte delle istituzioni, del menefreghismo di alcuni commercianti, del “voltarsi dall’altra parte” da parte dei cittadini, abbia portato allo sfascio civico questa città. E lo dico a malincuore, poichè molti si danno da fare, ma per qui molti ce ne sono tantissimi che se ne fregano. Se pulisci le spiagge dalla plastica, ci sono zone che dire discarica e fare un complimento. Pertanto, considerato che non esiste un assessore al ramo, ma è direttamente il sindaco a svolgere questo incarico, (come accidenti farà), lo invitiamo a darsi da fare, credo che 50 anni di rifiuti e fumi tossici, in giro per la città siano abbastanza, senza aspettare che succeda qualche disastro anche con questi, anche perché non avrebbe modo di farne fronte visto che pare, ma pare che il capitolo di pertinenza del sindaco per eventi non previsti sia al verde. Nel caso le ricordo che essendo STRADA COMUNALE MA MA LEI GIA’ LO SA:

Ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/06, in caso di violazione del generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, la norma individua il soggetto obbligato al ripristino anzitutto nel soggetto che ha effettuato l’abbandono. L’obbligo di rimozione e ripristino è subordinato all’adozione di un’ordinanza che disponga “… le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere”, decorso il quale potrà procedersi all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Seguendo l’orientamento giurisprudenziale costante della giurisprudenza, il Legislatore ha individuato con precisione i soggetti solidalmente responsabili con colui che ha commesso l’illecito ed i casi in cui ricorre tale solidarietà: in particolare il proprietario del fondo (o, comunque, il soggetto che ne abbia la gestione), se soggetto diverso dall’autore dell’illecito, è destinatario dell’ordine ma solo se ed in quanto sia stato, con il proprio comportamento (doloso o colposo), compartecipe dell’illecito. Nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della generica classificazione data dall’art. 184, c. 2, lett. d), D.L.vo 152/06, secondo cui: “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi” sono rifiuti urbani. In tal caso si deve ritenere che alla rimozione sia deputato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani), proprio sulla base di quanto previsto dal citato art. 192.

Vediamo quanto dureranno questi cartoni in quel luogo ma soprattutto vorremo sapere chi li ha messi sarebbe interessante scoprire chi abbandona tali rifiuti.

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