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Gli avvocati organizzano lo sciopero contro la prescrizione

Domani conferenza stampa a Caltanissetta

La tanto discussa riforma della prescrizione entrerà in vigore tra pochi mesi, il primo gennaio 2020. Prevede l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione. Ed è già  polemica con la classe forense che si organizza per manifestare il suo dissenso con l’astensione dalla celebrazione dei processi. Una conferenza stampa è prevista per domani presso l’Ordine degli avvocati di Caltanissetta e parteciperà anche una delegazione dell’Ordine professionale di Gela.

Nonostante sia ormai alle porte, il testo della riforma continua a suscitare forti dubbi: per alcuni sarebbe l’unico modo per impedire la prescrizione dei reati dovuta ai tempi eccessivi della giustizia italiana, per altri, al contrario, verrebbe meno l’unico modo in cui l’ordinamento può difendere gli imputati dalla lunghezza dei processi e delle indagini.

Secondo gli oppositori, l’interruzione della prescrizione metterebbe a rischio l’efficienza degli uffici giudiziari in quanto aumenterebbero i procedimenti pendenti, inoltre si andrebbero ad allungare ancor di più i tempi dei processi, uno dei talloni d’Achille della Giustizia italiana

Riforma della prescrizione: gli effetti sugli uffici giudiziari

Naturalmente sui possibili effetti della riforma possiamo parlare solo in termini probabilistici ed eventuali. Ma le prospettive non sono affatto positive.

Senza dubbio gli effetti del blocco della prescrizione avranno conseguenze diverse in base alla percentuale di archiviazione per prescrizione delle varie Corti distribuite sul territorio nazionale. Facciamo degli esempi. A Catania questa percentuale è del 37,8% contro il 36% di Roma e 10% di Milano.

Per molti giuristi, in primis per Eugenio Albamonte, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, il blocco della prescrizione non basterà ad assicurare il legittimo andamento della giustizia e a salvare quanto stabilito in primo grado. Occorrerebbe anche rafforzare i riti alternativi, depenalizzare molti reati ed aumentare le risorse.

Si stima che lo stop della prescrizione metterà seriamente a rischio l’efficienza di molti uffici giudiziari, i quali si troveranno ad avere circa 30mila procedimenti in più ogni anno, e l’esito ovviamente sarà ancor più pesante sulle Corti oberate da un maggior numero di prescrizioni, con l’alta possibilità che anche i tempi dei processi ne risulterebbero allungati.

La prescrizione è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Ha valenza in campo sia civile sia penale.

Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge (ad esempio non è più possibile incassare un rimborso). La ratio dell’istituto è individuabile nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici[1].

In diritto penale determina l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo (ad esempio, non viene più punito un furto o un atto di violenza). Sotto il profilo sostanziale, l’istituto riflette sia lo scemare dell’interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo, a seguito del decorso del tempo. Sotto il profilo processuale, l’istituto è volto a tutelare la parte dalla difficoltà, via via crescente nel tempo, a reperire le prove a supporto della propria tesi difensiva.

 

La prescrizione è motivata dal diritto dell’imputato a un processo in tempi ragionevoli (superati i quali il reato si estingue), dal fattore tempo che rende oggettivamente più difficile (ad esempio per l’inquinamento delle prove, la scomparsa o minore memoria e attendibilità dei testimoni) sia l’efficacia dell’azione penale sia l’esercizio del diritto di difesa, quanto più le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di reato.

Tale diritto dell’imputato che ha commesso un reato contrasta tuttavia con l’analogo ed opposto diritto dei soggetti danneggiati dal reato (per esempio chi ha subito un furto o una aggressione), i quali hanno diritto ad ottenere un ristoro del danno subìto, sotto forma non solo economica ma anche di punizione del reo.

 

Infatti, un termine di prescrizione contrasta col principio della certezza del diritto e della pena, che si realizza in primo luogo con la certezza prima che con l’intensità e l’estensione temporale (la durata e la “durezza”) delle (eventuali) misure detentive. La certezza viene a mancare quando il reato non può più essere perseguito con una sentenza di condanna perché i termini di prescrizione scadono mentre i processi sono ancora in corso.

 

Questo accade ad esempio se la legge fissa i termini per la prescrizione di un reato inferiori alla durata media dei procedimenti per quel tipo di procedimento, tenendo conto solamente della possibilità di esercitare efficacemente il diritto difesa dopo un certo tempo dai fatti e del diritto dell’imputato a un giusto processo in tempi ragionevoli, e non anche dei tempi effettivi di funzionamento della giustizia penale

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