Varie

Concorso per dirigenti scolastici: prosegue il contenzioso dinanzi al C.G.A.

Nel 2011, era stato indetto, dal Ministero dell’Istruzione, un concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, da svolgersi in tutte le varie fasi a livello regionale.

Un folto gruppo di aspiranti dirigenti scolastici, in possesso dei requisiti richiesti, vi partecipava, per la Regione Sicilia, presentando rituale domanda di partecipazione nei tempi e secondo le modalità previste dal bando di concorso.

Successivamente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pubblicava l’elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione delle prove scritte; elenco dal quale risultavano esclusi i suddetti partecipanti.

Questi ultimi, a loro volta, a fronte delle molteplici illegittimità riscontrate, decidevano di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudici amministrativi, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, successivi alla procedura preselettiva, compiuti dalla Commissione esaminatrice e dalla sottocommissione nominate, essendo state tali Commissioni illegittimamente costituite.

Con successivi motivi aggiunti, poi, gli aspiranti dirigenti scolastici impugnavano anche la graduatoria generale di merito del concorso successivamente approvata e viziata da illegittimità derivata.

Rilevava, in particolare, l’avv. Rubino, come, nel caso di specie, taluni Commissari, membri della Sottocommissione, nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale, in realtà, non avrebbero potuto far parte della Commissione Esaminatrice trovandosi, questi, in una situazione di incompatibilità, avendo svolto, nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando, attività didattica e di preparazione al medesimo concorso; tutto ciò in contrasto sia con la dichiarazione richiesta dall’ufficio scolastico regionale in sede di insediamento con la quale ciascun Commissario nominato assicurava “… di non aver svolto alcuna attività di preparazione al concorso”, sia in generale con il dovere della P.A. di garantire trasparenza, obiettività e terzietà della Commissione Giudicatrice, oltre che la regolare costituzione della stessa.

L’accettazione dell’incarico di componente di una Commissione Esaminatrice è, infatti, condizionato alla dichiarazione di assenza di vincoli di parentela e/o affinità fino al 4° grado con uno dei candidati ovvero di assenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 e 52 c.p.c., con conseguente obbligo di astensione per quei Commissari che, di contro, vengano a trovarsi in rapporti di parentela o affinità con i candidati medesimi o che, avendo partecipato a corsi di preparazione al concorso ovvero rivestendo particolari ruoli nell’ambito dei predetti corsi di formazione, abbiano inevitabilmente instaurato una comunanza di interessi con gli stessi candidati.

Nel caso di specie, uno dei Commissari, dirigente scolastico in quiescenza, risultava tra i formatori di  un corso finalizzato proprio alla preparazione per il suddetto concorso e, pertanto, in una evidente situazione di incompatibilità.

A sostegno di quanto detto, la difesa di parte ricorrente produceva in giudizio anche la sentenza con la quale il Tribunale penale di Palermo aveva accertato la piena responsabilità penale del predetto Commissario per il reato di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p., avendo falsamente attestato l’inesistenza di una causa di incompatibilità a svolgere l’incarico di componente della sottocommissione del predetto concorso, stante invece la partecipazione quale docente formatore ai corsi di preparazione al citato concorso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, attesa la rilevanza di tale pronuncia ai fini del decidere, con apposita ordinanza interlocutoria del 13 agosto 2020, ha richiesto alle parti dovuti chiarimenti in merito all’avvenuto passaggio in giudicato – o meno – della suddetta sentenza, ad esito dei quali non potranno che scaturire inevitabili e risolutive conseguenze per la validità di tutta la controversa procedura concorsuale.

Per conoscere l’epilogo della vicenda dovrà, tuttavia, attendersi lo svolgimento della prossima udienza di merito fissata per il prossimo 16 dicembre 2020.

Mostra Altro

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button