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La nuova norma sul premio di maggioranza produce effetti : Annalisa Petitto consigliera

Gela – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Annalisa Petitto, rappresentata dagli avvocati Alberto Marolda e Monica Mattaliano contro Il COMUNE DI CALTANISSETTA e l’ UFFICIO CENTRALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CALTANISSETTA nei confronti GUARINO Gualtiero non costituito in giudizio; DIFRANCESCO Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Rosario Giovanni Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento

A) QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:

del verbale, del 14-16 maggio 2019, relativo alle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Caltanissetta – elezioni del 28 aprile e 12 maggio 2019, nonché dell’atto di proclamazione degli eletti, nella parte in cui assegnano alla coalizione collegata al candidato Sindaco proclamato eletto un premio di maggioranza pari a 15 seggi, piuttosto che a 14; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, in parte qua, ivi compresi, i verbali delle operazioni elettorali di sezione e relativi allegati (ove esistenti); i prospetti di ripartizione del numero dei seggi tra liste e gruppi di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco; il verbale di giuramento degli eletti; le eventuali delibere del Consiglio comunale di insediamento e giuramento dei Consiglieri comunali eletti e di convalida degli eletti; le eventuali surroghe nelle more intervenute e per la conseguente sostituzione dell’odierna ricorrente al proclamato eletto Gualtiero Guarino, o a chi altri comunque risulti da sostituire per effetto della chiesta riduzione del numero dei consiglieri da assegnare alle liste beneficiarie del premio di maggioranza;

B) QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 15/07/2019:

– del verbale della seduta del 27/06/2019 del Consiglio Comunale di Caltanissetta avente ad oggetto “presa d’atto dimissioni e surroga del Consigliere Frangiamone Marcello Maria Vincenzo –giuramento Difrancesco Giuseppe”; e per la conseguente sostituzione

dell’odierna ricorrente all’ultimo degli eletti Difancesco Giuseppe o a chi altri comunque risulti da sostituire per effetto della chiesta riduzione del numero dei consiglieri da assegnare alle liste beneficiarie del premio di maggioranza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Difrancesco Giuseppe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso depositato il 10/06/2029 la ricorrente Petitto Annalisa ha impugnato il verbale del 14- 16 maggio 2019, relativo alle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Caltanissetta (elezioni del 28 aprile e 12 maggio 2019) e l’atto di proclamazione degli eletti, nella parte in cui assegnano alla coalizione collegata al candidato Sindaco proclamato eletto un premio di maggioranza pari a 15 seggi, piuttosto che a 14.

Ha chiesto conseguentemente di essere proclamata eletta in sostituzione di Gualtiero Guarino, o di chi altri comunque risulti da sostituire per effetto della chiesta riduzione del numero dei consiglieri da assegnare alle liste beneficiarie del premio di maggioranza.

1.2. Il ricorso, unitamente al pedissequo decreto presidenziale (n. 382 del 14 giugno 2019) di fissazione di udienza e di nomina del relatore, è stato notificato a cura della ricorrente il 18/06/2019 a mezzo di ufficiale giudiziario.

1.3. Il Comune di Caltanissetta, l’Ufficio Centrale Elettorale ed il controinteressato Guarino Gualtiero, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

1.4. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il verbale del Consiglio Comunale di Caltanissetta che ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Frangiamone Marcello Maria Vincenzo attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue l’ultimo degli eletti, assegnandolo, pertanto, al controinteressato,  Difrancesco Giuseppe.

Ha conseguentemente chiesto di essere proclamata eletta in sostituzione di Difancesco Giuseppe, o di chi altri comunque risulti da sostituire per effetto della chiesta riduzione del numero dei consiglieri da assegnare alle liste beneficiarie del premio di maggioranza.

1.5. In data 09/12/2029 si è costituito in giudizio Difrancesco Giuseppe con atto di mera forma, con il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.6. Nell’imminenza dell’udienza pubblica di trattazione, con memoria depositata il 19/10/2020 la ricorrente ha rappresentato:

– che, con Legge n° 6 del 3 marzo 2020 (art. 3), pubblicata sulla G.U.R.S. n° 12 del 6 marzo 2020, il Legislatore regionale, intervenendo in funzione interpretativa ha chiarito che “il comma 6 dell’articolo 4 della legge 3 regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l’arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi”;

– che, a seguito dell’entrata in vigore della menzionata norma interpretativa, l’Ufficio centrale elettorale, costituito per le elezioni del Consiglio comunale di Caltanissetta, ha proclamato l’elezione della ricorrente.

Ha pertanto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

1.7. Il controinteressato Difrancesco Giuseppe non ha depositato alcuna memoria difensiva.

1.8. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2020 la causa è stata posta in decisione.

2. Non resta al Collegio che prendere atto delle superiori circostanze e pertanto dichiarare, ex art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

3. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della questione giuridica controversa, dimostrata dal fatto che il provvedimento satisfattivo della domanda della ricorrente è conseguito all’entrata in vigore di una norma approvata successivamente all’instaurazione del giudizio (art. 3 della Legge n° 6 del 3 marzo 2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 12 del 6 marzo 2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Dispone che la Segreteria, ai sensi dell’art.130, comma 8, cod.proc.amm., trasmetta copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Caltanissetta ed al Prefetto della Provincia di Caltanissetta per gli ulteriori adempimenti ivi previsti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario.

Questa è la sentenza del Tar che si è limitata a prendere atto della cessazione della materia del contendere ed ha preso atto dell’avvenuta carenza d’interesse.

Il caso della Petitto costituisce un precedente Anche l’esponente di “Avanti Gela” Sara Cavallo si è rivolta ai giudici del Tar:  prima dei non eletti nella sua lista, contesta il fatto che la commissione elettorale, a differenza di quanto accaduto in altri comuni dell’isola, aveva assegnato una maggioranza con quindici consiglieri a Greco e non a quattordici, in questo caso avrebbe avuto il posto nell’assise civica, invece negatogli dalla “quota quindici. Questa linea è stata sostenuta dal  Stefano Polizzotto, si rifà all’interpretazione della nuova normativa elettorale regionale di marzo.

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