Attualita

Ecco perchè Gela “deve” chiedere la rescissione contrattuale dal gestore per gravissime e conclamate inadempienze.

Era il 7 ottobre 2019, e la Commissione Tecnica sul S.I.I., istituita ai sensi dell’art.12 l.r. 19/15 accoglieva le notazioni del Forum Siciliano Acqua e Beni Comuni, per la verifica degli adempimenti contrattuali del gestore idrico. Un lavoro sinergico del Forum Siciliano Acqua e Beni Comuni, del Tavolo Tecnico dell’Acqua – Caltanissetta e del Movimento Consumatori sulla base di una continua attenzione ed approfondimento nei confronti della tematica della gestione del S.I.I. nella ex Provincia di Caltanissetta.
Di seguito e vi chiediamo di utilizzare il vostro tempo e leggere attentamente ciò che segue.

DEPURAZIONE

La depurazione è parte della tariffa ed elemento inscindibile del Servizio Idrico Integrato. La mancata depurazione comporta un danno in capo agli utenti (che pagano un servizio non reso) e un danno letale in capo all’ambiente. Con riferimento agli impianti di depurazione della provincia di Caltanissetta, si possono fare delle rapide considerazioni, evidenziando come la materia sia oggetto di procedimenti penali (risultano indagati i vertici di Caltaqua, quelli dell’Ato e dell’Assessorato Regionale competente 

Sul territorio della Provincia di Caltanissetta insistono, e sono affidati in gestione a Caltaqua s.p.a., ufficialmente 26 impianti di depurazione dei reflui fognari; di questi 6 impianti non sono attivi e della restante parte più del 50% (ossia 12 siti) fanno fatica a raggiungere i limiti posti dalle tabelle della normativa (Dlgs. N. 152/2006), come ampiamente dimostrato dal report 2015 dell’ARPA Sicilia già agli atti della commissione. Gli impianti di Marianopoli, Sommatino e Niscemi risultano in completo abbandono. Ciò significa che quei Comuni sono sprovvisti di impianto di depurazione (con tutte le conseguenze anche penali in capo al Gestore e agli organi di controllo, il disastro ambientale è evidente).
A Delia e Montedoro non esistono impianti di depurazione (prospetto aggiornato al mese di ottobre 2015). Per quanto attiene agli altri depuratori, spesso gli stessi risultano obsoleti, o da riammodernare. Si ritiene che il Gestore non si sia impegnato più di tanto nella gestione di tali impianti (dove funzionanti).

Del resto, basti pensare a quanto previsto dalla circolare A.R.T.A. della Regione Siciliana n. 3382/u del 12/02/1997, con riferimento alle indicazioni tecniche ed organizzative per il miglioramento del servizio di depurazione delle acque reflue comunali. In tali indicazioni viene prevista la necessità che il Gestore sia in grado di fronteggiare situazioni imprevedibili e disservizi. Si pensi che nel 2014 a fronte di 28 controlli dell’Arpa sui depuratori funzionanti, venivano proposte 27 sanzioni da parte dell’Ente di controllo. In molti casi (e risulterà agevole un controllo presso l’Assessorato Regionale), molti di questi depuratori non erano provvisti di autorizzazione allo scarico. Secondo la Convenzione di Servizio, il Gestore era incaricato della progettazione e realizzazione degli interventi sui depuratori.

Il territorio di Caltanissetta è servito solo dal depuratore di C.da Cammarella, il quale, per stessa ammissione di Caltaqua, ha bisogno di importanti interventi di ammodernamento, ampliamento e lavori di messa in sicurezza. Mai entrati in funzione i depuratori di Santa Barbara, oramai in stato di degrado totale e il San Filippo Neri. La situazione attuale determina che diverse aree del territorio della città di Caltanissetta (più del 30%) sversano in deroga alle leggi e regolamenti sullo smaltimento dei reflui, non usufruendo da anni del servizio di depurazione.
Ulteriormente in data 11/02/2010, il Comune di Caltanissetta trasferiva al Gestore del Servizio Idrico l’impianto di depurazione denominato “X4” sito in C.da Fontanelle, per un importo totale di spesa di € 3.775.000,00, comprensivo dei relativi allacci. Tale depuratore, appunto, non è mai entrato in funzione
(all. 4 interrogazione consiliare del febbraio 2015) .

Il gestore Caltaqua S.p.A., negli anni 2016 e 2017 restituisce a circa 4000 utenti della provincia € 1.100.000,00 quale importo della depurazione indicata in fattura in quanto non eseguita. Ciò è avvenuto dopo la denuncia all’Autorità Giudiziaria nel 2015 da parte di rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta che hanno documentato le zone che pagavano la depurazione senza usufruire del servizio e le cui acque nere defluivano nelle fogne a cielo aperto e dall’azione di pressione espressa in tal senso dall’amministrazione comunale del sindaco G. Ruvolo.

Il gestore Caltaqua S.p.A. non ha osservato quanto previsto dalla normativa sulla depurazione Dlgs n. 152/2006, ed in particolare dal D.M. 29/09/2009, il quale prevede che il gestore deve comunicare e pubblicizzare sul sito web istituzionale e organi di stampa le vie servite e non servite dalla depurazione.
Tale atto serve ad avviare un’attività di informazione, monitoraggio e trasparenza nei confronti dei cittadini, per non costringerli a chiedere continuamente agli uffici dell’ente gestore la verifica della mancata depurazione

Nel maggio 2018 la Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno notificato 20 avvisi di garanzia ad altrettante persone nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta sulla gestione del servizio idrico in provincia di Caltanissetta. Le informazioni di garanzia sono state notificate a Caltanissetta, Palermo e Roma a venti tra dirigenti e funzionari del l’Ato Idrico CL6, amministratori e manager di Caltaqua S.p.A , ossia della società che si occupa della rete idrica, della distribuzione e degli impianti di depurazione in provincia di Caltanissetta.
La Procura ha ipotizzato i reati quali l’inquinamento ambientale ed altre violazioni legate alla diffusione nell’ambiente di reflui non depurati e l’omessa esecuzione della manutenzione dei depuratori che e’ stata considerata una violazione del contratto di affidamento del servizio ed è dunque anche contestato il reato di frode in pubblica fornitura.
La Guardia di Finanza ha inoltre effettuato una verifica fiscale che ha permesso di segnalare una base imponibile sottratta alla tassazione di oltre 37,7 milioni di euro.

CARTA DEI SERVIZI

Il gestore idrico ha l’obbligo di modificare ed aggiornare la Carta dei Servizi ogni qual volta si renda necessario in funzione dell’adeguamento alla normativa corrente. Quest’obbligo è stato ottemperato nel novembre 2016, dopo più di 10 anni, perché imposto dall’AEEGSI (art. 10.5 – Casi di esclusione dell’aggiornamento tariffario – della Delibera 664/2015/R/IDR). Tale aggiornamento è stato compiuto senza il coinvolgimento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti che per legge devono essere interessate per ogni modifica della “Carta dei Servizi”Nello stesso anno, cosa molto strana, viene aggiornata anche la convenzione, non dall’Assemblea dei Sindaci che rappresenta l’organo deliberativo dell’ATO, ma dal Commissario straordinario. In subordine si fa rilevare che carta la Carta dei Servizi andava aggiornata  già nel 2011 in quanto  non era stato mantenuto l’impegno di erogare acqua h24 entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto ed andava modificata anche nel 2013 con l’applicazione del nuovo metodo tariffario MTI1.

 

CONTINUITA’ DEL SERVIZIO E CARTA DEI SERVIZI

Il gestore idrico si impegna nell’arco di 5 anni (quindi entro luglio del 2011) di garantire il servizio di erogazione idrica con continuità nell’arco delle 24 ore al 100% degli utenti nella città di Caltanissetta.
Va segnalato come questo impegno venisse stabilito nella Carta dei Servizi (quella originaria), all’art. 4, “CONTINUITA’ DEL SERVIZIO – Il servizio dovrà essere effettuato con continuità, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati. Caltaqua si impegna come da offerta a rispettare il vincolo imposto nel disciplinare tecnico di garantire nell’arco di 5 anni dall’affidamento il servizio di erogazione idrica con continuità 24 ore al 100% degli utenti.”.
Senonché il testo succitato veniva modificato in quello attuale ”CONTINUITA’ DEL SERVIZIO – Il servizio dovrà essere effettuato con continuità, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati. “. Cioè, all’atto della partecipazione alla gara per la concessione del servizio idrico integrato, il Gestore presentava una Carta dei Servizi con un preciso obbligo: fornire l’acqua al 100% degli utenti entro cinque anni dall’affidamento del servizio stesso. A distanza di tempo, quell’obbligo scompariva del tutto. L’obbligo veniva assunto nei confronti dell’ATO, ma se si vuole, visto il valore cogente della Carta dei Servizi anche nei confronti di ogni utente. Si badi che il Gestore era tanto sicuro di approdare a tale risultato, che nel proprio regolamento del servizio idrico integrato legava la quota fissa della tariffa alla disponibilità del servizio in capo agli utenti (una sorta di canone pagato dall’utente per la disponibilità a qualsiasi ora del servizio di acquedotto). Di fatto tale erogazione h24 a tutti gli utenti non si è mai realizzata (art. 47 vecchio regolamento).

Quanto sopra detto è stato portato all’attenzione di ARERA e AGCM. Sono state infatti presentate 7000 istanze (inclusi gli amministratori di condominio) raccolte dalle associazioni Movimento Consumatori, Forum siciliano acqua pubblica e beni comuni e Tavolo tecnico dell’acqua di Caltanissetta e relative, appunto, al rimborso di quota parte del canone relativo al servizio di distribuzione h24 mai realizzato nella gran parte della città di Caltanissetta.
Attualmente tale ricorso è in fase di istruttoria.
Il gestore idrico, in relazione alle suddette istanze, riferisce sinteticamente con nota n. 03626/U del 3/4/2018 specificando che “il canone fisso a contatore è stato stabilito secondo le norme dell’Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico”. Contestualmente la società Caltaqua S.p.A., nella stessa missiva, minacciava velatamente i rappresentanti delle associazioni proponenti di adire alle vie legali qualora si fosse ritenuto che l’azione di raccolta delle istanze, se fosse continuata, avesse leso il nome e l’operato della stessa società di gestione del servizio pubblico.

CANONE DI CONCESSIONE

L’art. 20 della Convenzione di Gestione, per regolare i rapporti tra l’ATO e l’ente gestore, prevede che Caltaqua versi all’ATO, annualmente entro il 30 giugno, un canone di concessione di circa 1.000.000,00 Euro, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al gestore in concessione. A parte che questa cifra è soggetta ad adeguamenti annuali (tasso annuo di inflazione programmata etc.) il gestore idrico ha versato questo canone solo per i primi tre anni di gestione (2006, 2007 e 2008), mentre non risultano versati per gli anni 2009, 2010, 2011  Chi ha pagato i costi della gestione dell’ATO Idrico nel periodo indicato?
Il pagamento del canone è attualmente oggetto di causa tra il gestore e l’ATO CL6, in quanto ritenuto troppo oneroso da parte della società privata. Attualmente Caltaqua, si impegna a corrispondere all’Ato (per legge secondo quelli che sono i dettami dell’AEGSII, adesso ARERA) solo i costi di funzionamento dell’ente quantificati in 569.440,00 €/anno (circa), e calcolati in funzione esclusivamente del bacino di utenti servito. La causa è stata aggiornata al mese di ottobre del 2019.
Per questa inadempienza, nelle more degli esiti della causa legale, è prevista la immediata risoluzione del contratto (Convenzione art.39 comma 2).

TARIFFE

Nel luglio 2006 la società Caltaqua S.p.A. inizia la gestione del S.I.I. facendo pagare un costo convenzionale di € 1,25/mc per i consumi restanti dell’anno. Per il 2007 viene fatto pagare ad utente un impegno minimo di 120 mc ed una tariffa unica di € 0,8063/mc. Questa metodologia tariffaria forfettaria non ha assolutamente tenuto conto della proporzionalità dei costi dovuta ai consumi crescenti, secondo quanto indicato dalle principali normative comunitarie secondo le quali “chi più inquina, più paga”, e costituendo un inconfutabile aggravio e penalizzazione per tutti gli utenti che non hanno raggiunto il limite di consumo minimo.
L’ATO Idrico sino al 2011 ha aumentato le tariffe prendendo a base quella dell’anno precedente aumentata dal tasso del 5% più il tasso d’inflazione, a tasso composto. Tanto risulta dai ricavi che nel 2007 erano di € 17.000.000 e nel 2018 hanno raggiunto la cifra di € 36.000.000 circa. Risulta evidente che le tariffe determinate con questo metodo sono illegittime perchè non hanno preso alla base il costo di esercizio come prescritto, dall’art. 154 del Decreto Lgs n.152/2006.
Nell’art. 17 della vecchia convenzione, che regola la tariffa, risulta ancora presente il comma 5° dell’art. 12 della Legge 498/23.12.1992. Tale norma è stata abrogata dall’art. 274 con Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, quindi sei anni prima della sottoscrizione del contratto di gestione. Detta norma stabilisce che le tariffe devono essere adeguate al variare del valore della moneta mediante l’applicazione del tasso programmato dell’inflazione corrispondente allo stesso anno. Nella modifica della “convenzione”, avvenuta nel novembre 2016, il suddetto art. 17 diventa l’art. 15 (Tariffa del servizio) e non risulta più riportato il comma 5° di cui sopra che, si ricorda, risulta essere stato abrogato.
Il gestore Caltaqua S.p.A. ha continuato ad aumentare il costo delle tariffe, nonostante gli ingenti contributi pubblici (seppur contrattualmente previsti) nella misura di 35,8 milioni di € (di cui 27,3 milioni di € già erogati) per permettere, dall’avvio della gestione, il riequilibrio tra i costi iniziali e la garanzia dei ricavi e garantire entro i primi 5 anni il risultato dei servizi che il gestore si era impegnato a rendere.
Le tariffe sino al 2009 sono state approvate dall’Assemblea dei Sindaci, mentre per gli anni successivi sono state approvate dai Commissari pro tempore, anche se ufficialmente l’ATO viene commissariato con data 1° gennaio 2013. Viene evidenziato che il Commissario pro tempore nell’anno 2013 ha aumentato le tariffe del 13% ed il canone a contatore del 20,50%. Tali aumenti risultano spropositati. Si rileva che per la remunerazione del capitale investito, per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, Caltaqua s.p.a. restituisce agli utenti € 3,62 oltre iva per ogni singola utenza, ma in quell’anno aumenta il canone di € 12,50 circa.
Si evidenzia ancora che, nonostante i continui aumenti della tariffa, la società Caltaqua S.p.A. chiude i bilanci in negativo per gli anni dal 2007 al 2011 per come segue:
al 31.12.2007: € – 953.415,00
al 31.12.2008: € -1.354.829,00
al 31.12.2009: € -1.085.224,00
al 31.12.2010: € -2.474.604,00
al 31.12.2011: € -6.817.049,00

Viene evidenziato nella relazione di accompagnamento al bilancio 2011, a pagina 18, che “gli amministratori, approfonditi i rilievi elevati nel processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate, hanno effettuato una valutazione sul rischio potenziale e conseguentemente stanziato in bilancio un apposito fondo rischi ed oneri pari ad € 2.949.306”.
A pagina 19 della stessa relazione, il socio ENTEI con sede legale a Cagliari, fa presente al Collegio Sindacale, “che anche la situazione patrimoniale al 31.10.2011 presenta:
⦁ Eccessivi costi addebitati da Aqualia per l’assistenza tecnica fornita a favore della controllata;
⦁ Un numero sproporzionato di personale Aqualia distaccato presso Caltaqua;
⦁ Elevati interessi passivi sui finanziamenti concessi dalla controllante Aqualia.”

Si evidenzia ancora che dalla Relazione sulla gestione del bilancio 2016, alla pagina n. 26, risultano elencati i debiti della società Caltaqua S.p.A. verso la controllante Fcc Aqualia S.A. tra questi non possono passare inosservate le voci relative a:
⦁ € 792.000,00 per interessi su debiti commerciali,
⦁ € 1.862.000,00 per interessi maturati e compresi per la restituzione del “Credito Ponte” di € 4.923.000,00! (all. 7)

L’articolazione delle tariffe è definita dall’ATO (secondo i metodi dettati dalle delibere dell’AEEGSI – ora ARERA) e prevede scaglioni differenziati in funzione dei consumi (più consumi più paghi) e l’ATO ha anche previsto che il calcolo del consumo va fatto sull’intero periodo annuale facendo la media su i consumi riferiti, appunto, su tutto l’anno. Purtroppo CALTAQUA s.p.a. applica tariffe a scaglioni, ma trimestrali, chiaramente a proprio vantaggio, dove vengono penalizzati anche i mesi più caldi nei quali è maggiore l’utilizzo di acqua. Nel 2008, infatti, è stato introdotto il sistema a blocchi (oltre al canone fisso!) che ha portato a considerevoli aumenti del costo dell’acqua a mc che, a titolo esemplificativo, possono essere riportati per il periodo 2008-2018 dalla seguente tabella:

 

 

A titolo esemplificativo, ma assolutamente veritiero, come si evince dalla tabella solo per i quattro blocchi principali e nel periodo preso in considerazione, si sono avuti aumenti dal 117,63% a 153,68%.

Nel 2016 i Comitati di Quartiere chiedevano al Commissario dell’ATO di Caltanissetta l’applicazione della Delibera n.664/2015 dell’Autorità dell’Energia Elettrica del Gas e del Sistema Idrico. Il Commissario riferiva con nota n.1585 del 13.06.2016 che il gestore avrebbe applicato, ai sensi dell’Art 9 della Delibera citata, l’incremento tariffario in vigore al 31.12.2015, sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile, e precisando ancora che con successivo provvedimento da emanarsi presumibilmente con decorrenza 01.01.2017 (ma mai avvenuto!), la struttura dei corrispettivi applicata agli utenti finali, con particolare riguardo alla riduzione delle quote fisse. In merito a questo ultimo punto la CISL, nel settembre 2016, ha presentato ricorso al TAR di Palermo, sia per gli aumenti delle tariffe sia per il canone fisso.

La legge regionale n. 9/2004, al fine di garantire l’equilibrio economico gestionale del Piano di Ambito delle provincie di Caltanissetta ed Agrigento (per la prima fase del sistema tariffario), autorizzava ad erogare, ad opera della Regione, la differenza tra la tariffa di equilibrio del piano e quella derivante l’applicazione del metodo normalizzato. Il Contributo era attribuibile per un periodo di sei anni (al massimo).
Il contributo attribuito a Caltaqua veniva previsto pari ad € 35.840.000 suddiviso in sei annualità sulla base dei consumi effettivamente fatturati nel corso di ciascun anno finanziario. Orbene, tale contributo doveva essere erogato sulla base dei volumi effettivamente fatturati. Già a partire dal 2007, sembrerebbe che i volumi inseriti per richiedere tale contributo fossero non quelli del catasto degli utenti ma volumi stimati. La tariffa reale media da applicare già a partire dal 2008 non corrisponderebbe a quanto previsto dal piano economico finanziario, questo ha condotto ad aumenti tariffari medi superiori a quanto previsto dal MTN.
Infatti il PEF indicava come l’incremento massimo della tariffa dovesse essere non superiore al 7,5% per il primo anno e al 5% per gli anni successivi. Il problema è che il Gestore dichiara dei volumi che sembrerebbero non effettivamente erogati in quella misura, e pertanto, la tariffa media non è quella dichiarata, bensì quella relativa agli effettivi volumi erogati. Ciò emergerebbe dal Catasto degli Utenti (in pratica Caltaqua avrebbe dichiarato un volume di erogazione maggiore per chiedere i contributi di cui al punto precedente, calcolando in maniera più conveniente la tariffa media calcolata).

CAPITOLO INVESTIMENTI

Nel piano degli investimenti, secondo quanto previsto dalla convenzione, per i 30 anni di sviluppo delle attività di programmazione, sono previsti l’ammontare complessivi di € 245.000.000,00 :
⦁ di cui € 127.000.000,00 a carico dei Fondi Comunitari assegnati alla Regione Sicilia, ed € 118.000.000,00 a carico del soggetto gestore con fondi privati a carico della tariffa.
⦁ A tutto il 2016, il gestore Caltaqua S.p.A. dichiara, che il programma infrastrutturale degli interventi realizzati con fondi pubblici ammonta a € 40.286.000,00 e circa € 10.000.000,00 in corso di esecuzione ed € 18.000.000,00 con fondi privati.

 

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

 

In riferimento alla distribuzione e qualità dell’acqua erogata all’utenza del comprensorio si evidenzia il caso esemplificativo della città di Gela riportato dal Sindaco avv. Lucio Greco;
⦁ risulta violato l’art.5 della convenzione atteso che non è stato erogata l’acqua H24, come sarebbe dovuto accadere dal 2011. A questo si aggiunge la torbidità della stessa, lamentata in ogni periodo dell’anno, come attestato dai periodi in cui sono state emesse le ordinanze di non potabilità per i superati limiti, ma in ogni periodo dell’anno, così come lamentato dai presidenti dei comitati di quartiere in sede di audizione del 9 settembre u.s. Si rappresenta, inoltre che in tutti i quartieri della città di Gela si è sempre avuto uno scarso livello di pressione dell’acqua, che non garantisce il volume minimo dei piani alti (in violazione dell’art.3 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione), con relative conseguenze in termini economici a carico degli utenti che non vengono neanche risarciti del disservizio con eventuali riduzioni tariffarie, per cui gli stessi sono costretti a rifornirsi di autobotti, il cui costo rimane a loro carico con aggravio della spesa idrica totale .
⦁ violazione dell’art.16 della convenzione 2006 e art.14 della convenzione 2016, a proposito dei livelli minimi di qualità del servizio che non sono stati raggiunti.
⦁ violazione dell’art.39 della convenzione 2006 e dell’art. 21 della convenzione 2016, infatti sin dal 2006, la maggioranza dei quartieri di Gela non ha avuto l’erogazione/distribuzione con continuità e regolarità, subendo interruzioni per periodi superiori ai tre giorni consecutivi.

Il Sindaco di Gela attesta che, nel corso degli anni, anche se gli avvisi di interruzione del servizio sono stati pubblicati con impegno a risolvere entro le 48/72H, il tempo dichiarato raramente è stato rispettato, allungando i tempi di risoluzione dell’inconveniente, e riproponendo lo stesso avviso allo scadere delle 72H.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, si appalesa ancora una volta come il Gestore non abbia raggiunto l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio in relazione agli investimenti nel piano d’Ambito e nei P.O.T come previsto dall’art.18 a proposito della “Revisione tariffaria”.

Il Sindaco rileva, ancora, che dall’ottobre 2006 al gennaio 2010 vigevano ordinanze sindacali di non potabilità dell’acqua con divieto assoluto di utilizzo della stessa per fini alimentari e, finanche, per il lavaggio delle stoviglie (sono stati sanzionati uffici pubblici per tale ultima infrazione).
Per tale periodo Caltaqua s.p.a inviava bollette di pagamento dell’acqua a prezzo pieno nonostante la determina del C.I.P.E. che, nel caso di specie, prevedeva la riduzione del costo dell’acqua nella misura del 50%. I cittadini di Gela, per tale grave inadempienza e conseguenti disagi, non sono stati mai rimborsati di tali somme e/o risarciti per quanto accaduto.
A conferma di quanto sopra sembrerebbe che Caltaqua s.p.a abbia richiesto all’ATO CL6 il rimborso del “recupero del credito”, in atto vantato dalla medesima società a titolo del residuo pagamento delle bollette relative ai consumi idrici fatturati nella città di Gela nel periodo 2006-2009 per l’importo di € 9.290.000,00 mai pagati ai cittadini.

In merito alla relazione di competenza del Comune di Gela costituiscono motivo di scioglimento del contratto le seguenti violazioni:

⦁ art. 5 della convenzione;
⦁ art. 3 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione;
⦁ art. 16 della convenzione del 2006 e art.14 della convenzione 2016;
⦁ art. 24 della convenzione;
⦁ art. 39 della convenzione 2006 e dart. 21 della convenzione del 2016.

In merito alla relazione di competenza del Comune di Caltanissetta costituiscono violazione e motivo di scioglimento del contratto:

⦁ la mancata attivazione dei depuratori di C.da Santa Barbara e C.da San Filippo Neri;
⦁ la gestione in affanno del depuratore consortile dei C.da Cammarella;
⦁ la mancata comunicazione ai cittadini della non eseguita depurazione di cui al D.lgs. 152/2006;
⦁ la violazione dell‘art. 54 del D.Lgs. n. 152/2006;
⦁ il mancato raggiungimento dell’obbligo di erogazione dell’acqua h24 entro i 5 anni dalla stipula della convenzione;
⦁ l’inosservato obbligo dell’aggiornamento della Carta dei Servizi ogni 2 anni. Questa è stata aggiornata solo nel 2016, dopo 10 anni e senza il necessario coinvolgimento delle Associazioni.

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dichiara il danno subito dal Comune di Caltanissetta per la mancata depurazione delle acque reflue, dunque esso diventa uno dei motivi per la risoluzione del contratto.
Inoltre osserva che la tariffazione di Caltaqua s.p.a non è esatta. È infatti sintomatico nel comprensorio, e nello specifico anche nel capoluogo nisseno, il caso della contabilizzazione di aria per acqua dovuta allo stato generale della rete idrica e dunque alla variabilità del flusso, della potenza e della pressione dell’acqua erogata, sulla base dell’altitudine dal centro alla periferia della città.
La presenza di aria nelle tubazioni è stata accertata anche da Caltaqua s.p.a, l’aria fa aumentare i consumi e gonfia considerevolmente l’importo dalle fatturazioni emesse. A tal proposito si annovera la recente istanza presentata da un condominio della città di Caltanissetta per una fatturazione di € 92.000 dovuta alla contabilizzazione di aria e in seguito alla quale il condominio in questione ha avuto una riduzione da Caltaqua s.p.a di ben € 32.000 rispetto all’importo originale.

I continui aumenti della tariffa idrica costituiscono una questione risaputa.
La proposta di articolazione tariffaria del 2010 dell’Ato Idrico del 13 aprile 2010, espone la tariffa degli anni precedenti iniziando dal primo anno di gestione; per l’anno zero l’importo di € 1,25 per mc, per l’anno successivo viene determinato di € 1,3438 pe mc, per il secondo anno € 1,4338 per mc, per il terzo anno € 1,5270 e per il 2010 anno 4 di gestione € 1,6263, detti aumenti risultano esorbitanti perché il primo anno poteva essere del 7,5% e per gli altri anni del 5%.
È stato esaminato, nelle sedi opportune, l’art.17 della Convenzione in vigore fino al 2016, che così recita: “Ai sensi del c.5 dell’art.12 della L.23.12.1992 n.498, le tariffe saranno altresì adeguate annualmente al variare del valore della moneta, mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF”. Si specifica, altresì, che il suddetto c.5 L.498/1992 è stato abolito dalla L.267/2000 e quindi l’Ente gestore non aveva diritto di calcolare gli aumenti. Anche in questa maniera.
Si è esaminato anche l’art. 18 della Convenzione relativo alla revisione tariffaria, all’efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano d’Ambito e nei P.O.T., rilevando che non si è conseguita alcuna efficienza nel servizio reso e che le tariffe sono state aumentate in maniera progressiva dal 2007 al 2010 illegittimamente in quanto gli investimenti non sono stati osservati.
L’art.39 della convenzione relativo a “Diffida ad adempiere e clausola risolutoria espressa”, rilevando che, per i motivi in esso contenuti bisogna procedere alla rescissione del contratto, in quanto la società in questione non ha pagato il canone di concessione per gli anni 2009, 2010 e 2011 in violazione dell’art.20 della Convenzione di gestione, per cui lo stesso articolo prevede che qualora il canone non viene pagato è prevista l’immediata risoluzione della convenzione (art. 39. c.2).
Tali elementi sono stati dedotti dalla deliberazione prto.n.24 del 31.07.2012 del Consorzio ATO di Caltanissetta, da cui si rileva che il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di richiedere al fideiussore Unicredit il versamento del canone di concessione sopraindicato. Ci si chiede chi ha pagato la gestione dei costi nel suddetto periodo?
Il Gestore nell’atto della sottoscrizione della Convenzione 2006 nell’arco di 5 anni (entro luglio 2011) aveva l’obbligo di garantire il servizio di erogazione idrica con continuità nell’arco delle 24 ore, impegno che viene stabilito anche dall’art. 1.3 della Carta dei Servizi: “il gestore idrico si impegna nell’arco di 5 anni (quindi entro luglio 2011) di garantire il servizio di erogazione idrica con continuità nell’arco delle 24 ore al 100% degli utenti nella provincia di Caltanissetta”.
Il succitato articolo viene modificato nel 2016 (“continuità servizio – il servizio dovrà essere effettuato con continuità”). In merito a questo punto si rileva che ancora oggi l’erogazione nella provincia di Caltanissetta non avviene H24 per il 100% degli utenti.

CONCLUSIONI

In relazione a quanto su esposto si riscontrano le evidenti violazioni della CONVENZIONE:

ART. 5 Responsabilità del gestore

  1. Il gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I.
  2. Il gestore, nell’espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto (convenzione) nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia. La gestione dei depuratori non è conforma alla disciplina vigente in materia.
  3. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. La gestione scadente dei depuratori non è conforme alla disciplina vigente in materia.

ART. 16 Livelli di qualità del prodotto e del servizio.

  1. Non vi è stato il rispetto dei livelli minimi di qualità, sia con riferimento alla depurazione, che con riferimento alla gestione della risorsa (si pensi alla continuità del servizio).
  2. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penali previste dall’art. 38 della CONVENZIONE e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel DISCIPLINARE e nei successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell’art. 21 comma 2 della convenzione

 

ART. 39 Diffida ad adempiere e clausola risolutoria espressa

  1. L’AUTORITÀ potrà intimare al GESTORE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., di porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni nei seguenti casi: – ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio; – ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto; – inottemperanze agli obblighi previsti dalla CONVENZIONE all’art. 9, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 e fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’art. 38 della CONVENZIONE; decorso inutilmente, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l’obbligo del GESTORE di proseguire la gestione fino all’aggiudicazione del servizio al nuovo gestore, a seguito dell’espletamento di una nuova gara.

In riferimento alle violazioni del DISCIPLINARE TECNICO:

ART. 3. Livelli minimi di servizio (ex D.P.C.M. 4 marzo 1996)

⦁ 3.1 Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati: a) nel breve termine entro cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione, una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall’utente nelle 24 ore.

⦁ 3.2 Smaltimento Depurazione. Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs.152/1999, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali. Sono state accertate violazioni continuate e perduranti nella gestione dei depuratori.

Servizio di depurazione
⦁ 3.3 Obblighi specifici derivanti dal D. Lgs. 152/99
Ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 152/99 e in conformità a quanto previsto nel PIANO D’AMBITO, il GESTORE deve provvedere alle seguenti disposizioni: – Adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione in conformità a quanto previsto dal PIANO D’AMBITO; – Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
– del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
– della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
– della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti.

⦁ Violazione art. 4: Mantenimento dei livelli minimi di manutenzione
⦁ Violazione art. 4.5: Mantenimento del buono stato degli impianti.

5 Gestione del servizio idrico integrato
⦁ 5.1 . Il GESTORE si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del servizio idrico intergrato nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt.1559 – 1570 c.c.). Sulle componenti della tariffa, quota fissa e quota variabile (ciò non è avvenuto!).

A ciò si aggiungono tutte le violazioni riscontrate dai Comuni dell’ex provincia di Caltanissetta.

I 22 Comuni del Comprensorio di Caltanissetta chiedono la rescissione contrattuale dal gestore per gravissime e conclamate inadempienze.

 

 

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