Politica

Romina Morselli resta consigliera fino al giudizio della Corte costituzionale

Palermo – La consigliera Romina Morselli resta al sui posto, almeno fino a quando  la Corte Costituzionale non si pronuncia.

Con ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, la sig.ra Cavallo Sara Silvana, candidata alla carica di consigliere comunale di Gela e prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco sconfitto Spata), ha sostenuto che l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo dell’avv. Adriana Romina Morselli.

L’avv. Morselli si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Frattanto, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto – ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza-  una nuova di modalità di arrotondamento dei seggi favorevole alla sig.ra Cavallo.

Sulla base della predetta ultima norma, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto.

Di contro, in assenza della norma in parola, ovvero di declaratoria di sua illegittimità costituzionale, il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato atteso l’orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa, favorevole all’avv. Morselli.

Con apposita memoria, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – nell’interesse dell’avv. Morselli – hanno chiesto al TAR Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale in ordine alla suddetta norma di interpretazione autentica.

In particolare, con tale memoria, è stato rilevato che la suddetta norma è stata emanata al fine di interferire con le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e, in particolare, al fine di determinare “fatalmente” l’esito della controversia a favore di una parte (Cavallo) e a discapito dell’altra (Morselli). E’ stato, altresì rilevato che la suddetta norma è stata adottata in assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare l’effetto retroattivo ed ha innovato l’art. 4 comma 6 della l. r. 35/1997, attribuendogli un significato diverso da quello testuale, così come interpretato dalla giurisprudenza. A sostegno dei suddetti assunti, sono stati citati precedenti della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Il TAR Sicilia Palermo sez. I – Presidente dott. Calogero Ferlisi, Relatore dott. Roberto Valenti-, condividendo gli assunti degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha sospeso il giudizio e dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma.

In particolare, il TAR ha rilevato che la suddetta norma di interpretazione autentica “appare del tutto irrazionale” – giacchè adottata “in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore” – e si pone “in contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’art. 3 comma 2 della Cost. in quanto, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la sua formulazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”.

Il TAR ha, inoltre, evidenziato come la suddetta norma viola l’art 24 Cost. – giacchè “è destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente, precludendo la stessa autonomia della funzione giurisdizionale assegnata al giudice amministrativo (art. 103 Cost.)” – e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. declinato sotto il profilo della parità di trattamento tra tutte le parti processuali…La nuova disposizione normativa “interpretativa” è stata emanata, rispetto ad una norma risalente al 1997, solo a seguito dello svolgimento delle consultazioni amministrative del 2019 e financo dopo la proposizione dei giudizi elettorali pendenti, vertenti sulla medesima questione di diritto sui cui è successivamente intervenuto il legislatore regionale: …all’atto dell’approvazione della legge contestata i suoi destinatari erano immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore regionale, quanto dalla Pubblica Amministrazione”.

Per effetto dell’ordinanza del TAR Sicilia Palermo, il giudizio rimarrà sospeso fino alla pronuncia della Corte Costituzionale e frattanto l’Avv. Morselli continuerà a ricoprire la carica di Consigliere Comunale di Gela

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), non
definitivamente pronunciando:
i)- dichiara rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità
costituzionale dell’art. l’art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 3 marzo
2020 per violazione degli articoli artt. 3 secondo comma; 24 primo comma;
103 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della
Costituzione;
ii)- sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79, primo comma, cod. proc.
amm.;
iii)- ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per il
competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;
iv)- rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e in rito del ricorso, nonché
sulle spese di lite, all’esito del promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai
sensi dell’art. 79 ed 80 del c.p.a..

 L’ORDINANZA COMPLETA

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