Economia

Atti fiscali, sospensione delle notifiche fino a fine gennaio

Un mese di respiro per l’avvio della notifica degli atti fiscali ai contribuenti: il nuovo dl sposta, in sostanza, dalla fine del 2020 alla fine di gennaio 2021, il termine per la ripresa dell’invio di avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità. La notifica, però, potrebbe avvenire anche nel 2022 e non solo durante il 2021. Stesso, breve, stop per i versamenti legati alle cartelle già in corso di pagamento. Allineamento ad un tempo più ampio per le cartelle legate alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi ed al controllo formale per i periodi di imposta 2016 e 2017. Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti del nuovo provvedimento di legge, dl n. 3, in materia di notifiche degli atti e riscossione varato dal governo la cui pubblicazione in G.U., la numero 11, è stata prevista per ieri. Rinviando per una schematizzazione degli atti interessati dalla mini proroga alla tabella in pagina, la sintesi dell’intervento normativo può essere così rappresentata:

– si interviene sulle due disposizioni di legge di riferimento che sono l’articolo 68 del dl n. 18 del 2020 e l’articolo 157 del dl n. 34 del 2020;

– nell’ambito di queste due disposizioni, si provvede a far slittare di un mese il termine di sospensione per l’avvio della notifica degli atti disciplinato, in generale, al 31 dicembre 2020. Cosicché il nuovo termine, nella più parte dei casi è fissato al 31 gennaio 2021 con possibilità di notifica nel corso del biennio 2021-2022;

In buona sostanza, dunque, il provvedimento si premura di regolamentare il problema degli atti che sono «congelati» in capo all’amministrazione finanziaria ovvero in capo all’agente della riscossione non delineando nessuna soluzione in relazione a quegli atti che sono in corso di pagamento, fatta eccezione per le cartelle esattoriali già in corso di pagamento. Seppure, dunque, il nuovo intervento appaia apprezzabile il nodo da sciogliere è proprio quello legato ai pagamenti in corso ove, evidentemente, sarebbe del tutto opportuno un provvedimento che disponga, ad esempio, una rateazione più ampia di quella attuale. Si pensi, in ipotesi, ad un contribuente che sta versando delle somme derivanti da un avviso bonario rateizzato su base trimestrale. In detta fattispecie, l’unica temporanea sospensione ottenuta nel 2020 è terminata nel mese di settembre con la conseguenza che le somme dovute successivamente devono essere pagate nei termini ordinari. In questo contesto, va altresì ricordato come il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva comporta il venir meno dei benefici derivanti dalla riduzione della sanzione. Proprio in situazioni come queste e più in generale per tutte le ipotesi in cui vi siano pagamenti in corso, la soluzione potrebbe essere quella di garantire un lasso di tempo più ampio per l’effettuazione dei versamenti.

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