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Verde pubblico. Perché non usare i 2689 percettori di reddito di cittadinanza???

ecco le norme

Il Comune di Gela, dopo il primo contratto con  Coveca di 47.885€ con determina dirigenziale n. 503 del 12 maggio 2020, si appresta a “devolvere” altri 120.000€ ricercando altre ditte, per la manutenzione del verde pubblico. Perché non usare i 2689 percettori di reddito di cittadinanza???

La legislazione sul reddito di cittadinanza ha previsto l’obbligo, per i percettori dello stesso, di partecipare alla realizzazione di progetti utili alla collettività, per un numero di ore settimanali da un minimo di 8 a un massimo di 16.

Era prevista l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, volto a definire forme, caratteristiche, modalità di attuazione dei progetti.

Il Decreto di cui sopra è stato emanato, ma il quadro normativo delineato non sembra consentire che i P.U.C. possano rappresentare di fatto occasioni di concreta utilità per la collettività e altresì di crescita personale e professionale degli interessati.

P.U.C. ovvero Progetti Utili alla Collettività

L’art. 4, comma 15, della legge sul reddito di cittadinanza (Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26) stabilisce che il beneficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato e comunque non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili sino a 16 con il consenso di entrambe le parti. La mancata partecipazione a detti progetti da parte di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute o esonerate dagli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza (RdC), come individuate dai commi 2 e 3 del medesimo art. 4 sopracitato (sostanzialmente coloro che sono occupati o frequentano un regolare corso di studi, anche corsi di formazione, disabili, pensionati, componenti con carichi di cura).

Si rinvia a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la definizione delle forme, caratteristiche, modalità di attuazione dei progetti. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario del RdC sono subordinati all’attivazione dei progetti.

Il Decreto del Ministro lavoro e politiche sociali

Il decreto in questione, datato 22 ottobre 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 gennaio 2020, se ne riportano i punti salienti.

Si stabilisce che il Comune può avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri entri pubblici, come specificato nell’allegato 1 al decreto stesso. Si precisa che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e non determinano la instaurazione di un rapporto di lavoro.

I partecipanti ai progetti non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni nell’organizzazione del proponente il progetto, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, o venire impiegati per far fronte esigenze di organico in periodi di particola intensità di lavoro.

Non possono essere oggetto dei progetti in questione le attività già oggetto di appalto o comunque affidate esternamente dal Comune.

L’art. 3 stabilisce che “il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero posti disponibili, è comunicato dal Comune nell’apposita sezione della piattaforma GEPI”.

Sempre in base all’art.3, spetta al Comune, tramite i propri Responsabili dei servizi, operare gli abbinamenti tra i posti disponibili nei progetti e i beneficiari del RDC, con obbligo del rispetto di criteri di priorità nel caso di posti non sufficienti.

Spetta poi al Comune (comma 4 dell’art. 3) istituire per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal legale rappresentante dell’Amministrazione o suo delegato, per segnalare tra l’altro le presenze giornaliere, ora di inizio e ora di fine attività, ma è fatta salva (sic!) la possibilità di istituzione del registro in forma telematica.

Ai sensi dell’art. 4, i partecipanti ai progetti sono assoggettati agli obblighi in materia di salute e sicurezza con assimilazione ai volontari a vario titolo, come indica il rinvio all’art. 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 81/08 e succ. mod. e int.; devono inoltre essere assicurati ai fini INAIL e assicurati per gli infortuni e malattie professionali, nonché’ per la responsabilità civile verso terzi , con oneri a carico del fondo povertà e del PON inclusione.

Una nuova forma di L.S.U.?

Questi percettori di una misura di sostegno al reddito, tenuti a prestare una qualche attività a favore della collettività, richiamano alla mente i “lavoratori socialmente Utili”, vale a dire i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, percettori di un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende in crisi , che sono stati impiegati in servizi di pubblica utilità, inizialmente con la Legge 390/81 solo per il mezzogiorno e poi estesi dal 1984 a tutto il territorio nazionale.

Gli odierni partecipanti ai P.U.C. però si differiscono notevolmente da quelli, per i limiti e vincoli che sono stati posti alle attività che possono essere richieste, volti a evitare l’instaurazione, di fatto, di una nuova categoria di lavoratori precari, come avvenuto con i L.S.U., da anni oggetto di finanziamento di politiche di stabilizzazione presso gli enti utilizzatori o di erogazione di incentivi regionali finalizzati all’attività autonoma o alla micro-imprenditorialità.

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