AttualitaEconomia

Tasse comunali, regole più severe dall’1 gennaio 2020: cos’è l’accertamento esecutivo

Si potrebbe dire che dall’1 gennaio cambia tutto per le imposte comunali. Oltre alla cosiddetta tassa unica che unifica Imu e Tasi, la grande novità riguarda la riscossione dei tributi e il recupero delle tasse, tariffe e imposte evase e non pagate.

Dall’1 gennaio 2020, infatti, anche gli enti locali come Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane e Unioni di Comuni potranno adottare l’accertamento esecutivo, un’azione che permetterà di ridurre i tempi di riscossione delle imposte non pagate-

Tempi più duri, dunque, per i morosi, visto che l’iter si accorcia notevolmente a favore degli enti pubblici che potranno così ottenere più velocemente i loro crediti. In sostanza non sarà più inviata la cartella esattoriale o l’ingiunzione, poichè tutto sarà “contenuto” nell’avviso di accertamento esecutivo inviato al contribuente.

I TEMPI. Secondo quanto prevede la Manovra 2020, il contribuente avrà 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Ma se, superato questo periodo, non lo avrà fatto l’amministrazione avvierà l’esecuzione forzata. Se il contribuente farà ricorso contro l’accertamento esecutivo i tempi saranno bloccati per 180 giorni o 120 giorni qualora l’ente creditore svolga anche la funzione di riscossore.

RATEIZZAZIONE. Una novità riguarda anche la possibilità da parte dei contribuenti di chiedere la rateizzazione del pagamento in un massimo di 72 rate mensili dello stesso valore. Ma qualora il contribuente non dovesse versare due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi, è previsto il decadimento immediato del beneficio. In questo caso l’Ente potrà riscuotere la somma residua in un’unica soluzione.

PICCOLI IMPORTI. Per somme inferiori a 10 euro l’accertamento non è esecutivo. Il debito tuttavia rimane e può cumularsi con debiti maturati successivamente, sino a quando, superata tale soglia, non potrà essere riportato in un accertamento esecutivo.

Mostra Altro

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button