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Ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello sulla incandidabilità del Sindaco di Termini Imerese.

Palermo – Nel maggio 2017, la Commissione Elettorale Circondariale ha ammesso il candidato Francesco Giunta alla competizione per l’elezione del sindaco di Termini Imerese, nonostante quest’ultimo avesse riportato – a seguito di patteggiamento – una condanna a mesi sedici di reclusione per i reati di truffa e falso.

La Commissione Elettorale Circondariale, invero, aderiva alla tesi prospetta – con apposito parere –   dall’avv. Gaetano Armao, attuale Vice presidente della Regione Sicilia e Assessore  all’Economia.

In particolare, con tale parere, l’avv. Gaetano Armao aveva sostenuto che, ai sensi della legge Severino, l’incandidabilità opererebbe solo per coloro che abbiano riportato una condanna superiore a sei mesi per e ai quali  fosse stata contestata l’aggravante di cui  all’ art. 61 n. 9 del codice penale  (ossia “avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio…”);  tale aggravante non sarebbe, di contro,  stata applicata – in sede di condanna – all’avv. Giunta.

Per effetto dell’ammissione del candidato Giunta alla competizione elettorale lo stesso ha partecipato alla competizione elettorale ed  è stato successivamente proclamato sindaco.

Pertanto, con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Termini Imerese i sig.ri Vincenzo Fasone, -candidato alla carica di Sindaco – il prof Curreri Salvatore, l’On.le  Francesco Piro e il Prof.. Michele Ciofalo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, – chiedevano  che venisse dichiarata l’incandidabilità dell’avv. Francesco Giunta.

In particolare, con il ricorso, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che l’avv. Giunta – per effetto delle condanna a sedici mesi allo stesso inflitta per reati di truffa e falso – fosse incandidabile alla Carica di Sindaco e andasse, pertanto, dichiarato decaduto in applicazione della legge Severino.

Nelle more del giudizio (e segnatamente nel marzo 2019), l’avv. Giunta – dopo aver ricevuto, nell’ambito di un procedimento penale, un avviso di garanzia –  rassegnava le proprie dimissioni dalla Carica di Sindaco di Termini Imerese.

La Corte d’Appello di Palermo – Presidente Antonio Novara, Relatore Dott. Antonino Di Pisa -, con sentenza del 10 luglio 2020, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere –in ragione delle ormai intervenute le dimissioni dell’avv. Giunta.

La  Corte d’Appello, inoltre, smentendo gli assunti contenuti nel sopracitato  parere dell’Avv. Gaetano Armao, ha ritenuto che ove l’Avv. Giunta non si fosse dimesso avrebbe dovuto essere dichiarato in candidabile

La Corte d’Appello di Palermo ha, inoltre, condannato l’Avv. Giunta (in solido con i sig.ri Licia Fulllone, Giuseppe Di Blasi e Rosa Lo Bianco-  ex assessori e consiglieri) al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi euro 6.000 oltre accessori.

L’avv. Giunta, con il patrocinio dell’avv. Gaetano Armao, ha, tuttavia, proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.

In particolare, con il ricorso in Cassazione è stato sostenuto che la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e, comunque, avrebbe dovuto ritenere l’Avv. Giunta candidabile alla carica di Sindaco del Comune di Termini Imerese.

I sig.ri Vincenzo Fasone, Salvatore Curreri e Francesco Piro e Michele Ciofalo, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno proposto controricorso in cassazione, sollevando una serie di eccezioni.

Con il controricorso, gli avv.ti  Rubino e Impiduglia, hanno rilevato l’inammissibilità – per carenza di interesse – del ricorso in quanto volto a contestare la decisione della Corte d’Appello di non pronunciarsi sul merito della vicenda ossia sulla candidabilità dell’avv. Giunta.

Infatti, la sentenza impugnata ha, limpidamente, chiarito che “se non fossero sopravvenute le dimissioni e non fosse, di conseguenza, venuta meno la materia del contendere, avrebbe dovuto ritenersi sussistente l’ipotesi di incandidabilità di Giunta Francesco alla carica di Sindaco”.

Inoltre, è stata eccepita la parziale inammissibilità del ricorso in Cassazione giacché lo stesso non contiene una specifica e precisa censura delle argomentazioni poste dalla Corte d’Appello a fondamento della sentenza impugnata ma un mero rinvio alle motivazione delle sentenza di Primo Grado.

Infine, con il controricorso è stata sostenuta l’infondatezza nel merito dell’impugnazione, rilevando come correttamente Corte d’Appello di Palermo ha statuito che la Legge Severino non si limita a prevedere l’incandidabilità dei soli soggetti condannati – a pena superiore ai sei mesi –   per i reati aggravati ex art 61 n. 9,  ma reca  una norma di chiusura comprendente tutti i reati che risultino, comunque, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Sula vicenda, pertanto, si pronuncerà, nei prossimi mesi la Suprema Corte di Cassazione

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