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Mutui under 36, decreto Sostegni bis: agevolazioni per i giovani

Gli under 36 che devono acquistare casa potranno utilizzare il decreto Sostegni bis. Niente imposta di registro catastale e ipotecaria e niente imposta sul mutuo dello 0,25%, ma anche credito di imposta in caso di pagamento dell’Iva.

Il decreto prevede che la garanzia del Fondo statale estesa all’80% della quota di capitale (non interessi) del mutuo per i giovani fino a 35 anni di età, senza che debbano per forza avere un contratto di lavoro atipico, ma solo se hanno un indicatore Isee entro i 40.000 euro.

 

Per il fondo statale sono previsti stanziamenti per 290 milioni di euro nel 2021 (quindi più di 5 volte i 55 milioni di euro previsti nella bozza). e di 250 milioni di euro nel 2022.

Per tutte le richieste di mutuo garantito per i giovani under 36 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 mila euro, e che ricevono con garanzia statale un mutuo con LTV (rapporto capitale su valore della casa) superiore all’80% la misura massima della garanzia del Fondo è elevata all’80% della quota capitale

 
La priorità di accesso al Fondo che riguarda tutti gli under 36 garantisce anche per tutti i giovani fino a 35 anni di età (anche senza avere un contratto di lavoro atipico o un Isee entro i 40.000 euro) che i mutui concessi non possano avere un tasso di interesse superiore al tasso medio rilevato ai fini dell’usura (1,86% per i mutui a tasso fisso e 2,22% per i mutui a tasso variabile).

Nel del decreto Sostegni bis per chi non ha ancora compiuto 36 anni, infatti, viene introdotta l’esenzione dal pagamento delle imposte in fase di acquisto. In particolare, se compri una prima casa entro il 30 giugno 2022 e non hai ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto viene stipulato ad hai un reddito Isee entro i 40.000 euro hai diritto a non versare:
l’imposta di registro che ammonta al 2% del valore catastale della casa;
l’imposta ipotecaria e catastale per un totale di 100 euro;

Nessuno sconto dal notaio, qualche detrazione in banca.

Nel decreto approvato non compare più la riduzione delle tariffe notarili del 50% (come previsto precedentemente) sugli atti di acquisto di prima casa da parte degli under 36 inizialmente prevista dalla bozza.

Infine, vengono esentati dall’imposta sostitutiva (delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governativa) dello 0,25% i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili che possiedono le caratteristiche per ottenere i bonus appena visti. Per ottenere quest’ultima esenzione è necessario che nell’atto di finanziamento venga riportata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti.

 
“Abbiamo constatato – dice Francesco Agati –  che molti istituti bancari consapevoli dei rischi nell’accettare un mutuo a giovani con poca stabilità lavorativa anche se con un ISEE di 40.000 euro hanno già raddoppiato l’interesse sull’erogazione dell’imponibile di mutuo”.
 
Cosa Succede se non si paga il mutuo.
 
La casa ha comunque un’ipoteca di primo grado, se i giovani contraenti non pagherebbero il mutuo a garantire per 80% (sull’imponibile) escluso gli interessi che restano a carico dei beneficiari sarebbe lo Stato, l’immobile andrebbe comunque all’asta per il recupero degli interessi. Ancora oggi non è chiaro come lo Stato recupererebbe l’agevolazione, (francamente penso con l’asta in cui i creditori sarebbero Banca e Stato).
 
Se per accedere al beneficio decreto Sostegni bis 80% occorrono un’età massima di 36 anni prima della stipula del rogito e un’ISEE di 40.000,00 euro, la banca vorrà comunque le solite conosciute garanzie escluso il contratto a tempo determinato, ricordiamo ha già alzato i tassi per questi richiedenti rischiosi a fronte di qualche migliaio di beneficio fiscale, catastale e ipotecario
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