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Licenza di porto di armi per uso caccia: Tar Palermo commissaria la Prefettura di Agrigento

Il Dott. F.C. di San Giovanni Gemini di anni 62, titolare di porto di fucile per uso caccia, presentava rituale istanza volta ad ottenere il rinnovo della predetta licenza detenuta da più di 12 anni.
La suddetta istanza, tuttavia, veniva respinta, prima, con decreto del Questore di Agrigento e, successivamente, a seguito di ricorso gerarchico, con decreto del Prefetto della Provincia di Agrigento.
Entrambi i provvedimenti venivano impugnati dal dott. F.C. con ricorso proposto, nel 2015, dinanzi al T.A.R. Sicilia  – Palermo, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino.
Nelle more del giudizio, sopravveniva il divieto, per il dott. F.C., da parte del Prefetto della Provincia di Agrigento, di detenzione di armi e relativo munizionamento per le stesse ragioni poste a sostegno del precedente diniego all’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Anche avverso il suddetto provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento, confermato con decreto del Ministero dell’Interno a seguito di ricorso gerarchico, il dott. F.C. proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, sempre con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, chiedendone l’annullamento.
Con sentenza del 30 aprile 2019, il T.A.R. Sicilia Palermo – Sezione I, riuniti i due ricorsi proposti dal dott. F.C. – entrambi aventi ad oggetto il divieto di detenzione di armi e relativo munizionamento – li accoglieva e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.
Tuttavia, la superiore sentenza, ritualmente notificata e non impugnata, non veniva eseguita dall’Amministrazione prefettizia, non provvedendo quest’ultima al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia richiesto dal ricorrente.
A questo punto, il dott. F.C., nuovamente difeso dall’Avv. Girolamo Rubino e dall’Avv. Daniele Piazza, agiva in giudizio, questa volta, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia resa dal medesimo T.A.R. Palermo e, dunque, il rinnovo della licenza di porto di armi per uso caccia dallo stesso richiesto.
Con il medesimo ricorso, inoltre, i legali chiedevano la nomina di un commissario ad acta, chiamato a sostituirsi all’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia, oltre alla fissazione di una somma di denaro, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della suddetta sentenza.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto, dichiarando, per l’effetto, l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adottare ogni atto  necessario per dare corretta esecuzione alla sentenza precedentemente resa dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, i giudici amministrativi, accogliendo integralmente le difese prospettate dai difensori Rubino e Piazza, hanno nominato, quale Commissario ad Acta, il Prefetto di Palermo per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione della sentenza nel caso di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione prefettizia di Agrigento, condannata al contempo al pagamento delle spese processuali.
Infine, con tale pronuncia, è stata altresì accolta la domanda, presentata dai legali Rubino e Piazza, di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione, a titolo di penalità di mora, per ogni violazione o inosservanza  successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Dunque, per effetto della sentenza resa dal T.A.R. Sicilia – Palermo, il dott. F.C. potrà finalmente conseguire l’agognato e legittimo rinnovo della licenza di porto di armi per uso caccia dallo stesso richiesto mentre la Prefettura di Agrigento pagherà le spese giudizial
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