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UGL scrive al prefetto per la problematica guardiafuochi

La scrivente Organizzazione sindacale provinciale, preoccupata dei fatti incresciosi che continuano a perdurare nel servizio di guardia ai fuochi presso la Raffineria di Gela ormai nota alle SS.LL. e con la percezione del senso di insicurezza che si sta sviluppando a causa dei comportamenti ignobili avverso i lavoratori da parte della ditta ARCHIMEDE s.r.l., appaltatrice presso la suddetta Raffineria, espone quanto segue.
A seguito di un precedente tavolo di raffreddamento avuto in sede Prefettizia atto a scongiurare, la proclamazione dello sciopero dipendente da precedenti atteggiamenti aziendali in capo ai lavoratori, la parte datoriale e la parte sindacale si erano impegnate con specifico accordo del 22/01/2020 a far rientrare con i dovuti modi tutte le questioni sorte nel corso del tempo.

In detto accordo, le suddette parti, si impegnavano altresì a rivedersi al fine di regolamentare le
normali prassi, attraverso una contrattazione di secondo livello.
Orbene, la scrivente ha sempre atteso la regolare convocazione sindacale, mai riscontrata, al fine di definire il percorso già iniziato, nonostante ilsollecitato incontro, giusta nota inviata in data 30/01/2020 e ciò a seguito di una corrispondenza aziendale priva di significato giuridico, laddove unilateralmente la Società indicava alle parti sociali di sottoscrivere una bozza, denominata “Verbale di accordo per la trattativa di secondo livello” senza il previo confronto sindacale e senza alcuna condivisione, cui di solito è insita nel normale contraddittorio.
Alla luce di ciò, la scrivente parte sindacale, in data 18 febbraio 2020 comunicava alla società
ARCHIMEDE il proseguimento dello stato di agitazione di tutti i lavoratori attenendosi “ope legis” al rispetto delle sole 8 (otto) ore ordinarie contemplate nell’anzidetta turnazione assegnata, declinando l’obbligo aziendale delle ulteriori ore di straordinario.
Malgrado tutto, la ARCHIMEDE s.r.l. col solito stile autoritario, avanzò l’obbligo in capo ai lavoratori di una prestazione lavorativa che si estendeva oltre le 8 (otto) ore effettive di lavoro, date dalla regolare turnazione oraria mensile già assegnata, senza che gli stessi dipendenti avessero giammai accordato il proprio consenso e senza averne democraticamente concordato i presupposti.
Ebbene, la tracotanza dell’azienda promanante da storici passaggi feudatari e che hanno odore
pressocché illegale, ha potuto notificare in primo luogo ai vari lavoratori che non si sono attenuti all’ordine, un procedimento disciplinare, non rispettando quanto previsto dall’art. 7 – comma 1 della legge 300/70, cui così recita: “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.
Il datore di lavoro avrebbe dovuto rendere disponibile la consultazione da parte dei lavoratori del
suddetto provvedimento, mediante la sua affissione in luogo accessibile a tutti, nel caso di specie, nell’apposita bacheca, laddove vengono affisse le comunicazioni di servizio indirizzate a tutti i lavoratori addetti ai servizi appaltati.
In caso di inosservanza di tale regola, è dischiarata l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore.
Quanto sopra detto, fu a sua volta rappresentato al datore di lavoro e per conoscenza anche a S.E. il Prefetto, alla Capitaneria di porto ed alla Raffineria con successive note esplicative, sicché ARCHIMEDE non curante delle regole e delle leggi, ha continuato ad arrogarsi l’autorità di procedere con le altri fasi successive arrecando sconforto e umiliazioni ai lavoratori.
Invero, appare oggi lapalissiana la circostanza per la quale in data odierna i vari lavoratori cui pende  loro sulla testa la spada di Damocle, sia pervenuta con la stessa procedura illegale e quindi illegittima (art. 7  – comma 1 della legge 300/70), una ulteriore nota aziendale a sigillo delle precedenti che intima la “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10” dei lavoratori “puniti” per il semplice fatto che nel rispetto dello stato di agitazione si erano rifiutati di prestare lavoro straordinario; provvedimento che a parere  della scrivente è da ritenersi nullo in fatto e in diritto.
Ergo, qui si sta disquisendo di una ditta che impone di rispettare le regole ai lavoratori,  llorquando  la stessa risulta essere rea di comportamenti “poco chiari” e per nulla leciti nei riguardi della Pubblica Amministrazione, circostanza che ha visto altresì punita la ARCHIMEDE con una sanzione pecuniaria non  indifferente, cui questa UGL venutane a conoscenza, ne sottolinea la sfiducia e si distacca dalle fattezze  compiute dall’anzidetta ditta appaltatrice.

La stessa sfiducia che avrebbe dovuto avere, analogamente alla scrivente, la Capitaneria di Porto e di riflesso anche la Raffineria di Gela valutando altresì la possibile rescissione contrattuale.
Si sottolinea altresì, che mentre il Governo nazionale con propri Decreti relativi all’emergenza per COVID-19, blocca le aziende dal procedere a ogni azione di licenziamento e di ogni altro provvedimento in capo a tutti i lavoratori che stanno operando per necessità sociale, la ditta ARCHIMEDE che vive volutamente nel proprio habitat sulla luna, fuori dalle regole e dalle norme, oggi provvede liberamente a licenziare e ad infliggere abusivamente illegittimi provvedimenti disciplinari.Si ha altresì notizia, cui se ne richiede conferma, che la suddetta ARCHIMEDE non è risultata essere in regola con la certificazione DURC e nonostante ciò, abbia usufruito ugualmente delle liquidazioni economiche previste per contratto.
Se ciò risultasse vero, sperando che sia soltanto una notizia fallace, si chiede di sapere secondo quale principio giuridico sia stato possibile erogare e liquidare le spettanze economiche alla suddetta ditta e qualora ciò fosse stato fatto, se ne richiede la sospensione immediata in attesa del DURC.
In conclusione, è necessario che le SS.LL. ciascuno per la propria competenza, faccia azione contro i comportamenti spregiudicati e provocatori di ARCHIMEDE e di valutare se odiernamente la stessa abbia ancora i requisiti atti al mantenimento dell’appalto e in caso contrario, di porre in essere i relativi atti consequenziali.
A S.E. il Prefetto si richiede inoltre un sollecito e propedeutico intervento al fine di scongiurare insoliti momenti di sconforto dei lavoratori tutti, che potrebbero stavolta seriamente mutarsi in problemi di ordine pubblico, ovvero di esercitare un’azione diretta atta a garantire la conservazione della pace sociale e della sicurezza collettiva.
Pertanto, ancor prima di trasmettere i relativi atti alla Procura della Repubblica adendo così ogni
azione legale contro la ARCHIMEDE s.r.l. a difesa dei diritti dei lavoratori, sarebbe opportuno che S.E. il Prefetto proceda ad un ulteriore tentativo di conciliazione mediante i sistemi tecnologici utilizzati in questo periodo di emergenza COVID-19, invitando al confronto oltre la scrivente UGL e la ditta ARCHIMEDE, anche la Guardia Costiera di Gela, la Raffineria di Gela e la rappresentanza di SICINDUSTRIA.

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