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La commissione urbanistica chiede la valorizzazione dei beni comunali

La Commissione Urbanistica presieduta da Vincenzo Casciana espresso  parere favorevole alla proposta di deliberazione sugli immobili di proprietà comunale a condizione che si demanda urgentemente al settore competente l’inizio delle procedure atte a garantire e ottenere le entrate finanziarie previste per l’attività di Valorizzazione ed Alienazione dei beni del patrimonio comunale.

“Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
avente ad oggetto elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge
n. 133/2008, per come applicabile in Sicilia dopo la sentenza della corte costituzionale n. 340/2009.
Ai sensi dell’art. 58 legge n. 133/2008 ciascun ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

La deliberazione dell’elenco degli immobili suscettibili della valorizzazione o dismissione è emanata sulla base delle risultanze del competente settore dell’amministrazione comunale che ha attivato la procedura di ricognizione del patrimonio dell’ente, desunta dalla documentazione presente negli archivi e negli uffici.
Atteso che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:
– venduti;
– concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
– affidati in concessione a terzi;
– conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi
dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351;

Considerato che, in esecuzione di quanto previsto dalle norme citate in premessa, l’ente ha :
– attivato una procedura di ricognizione del patrimonio predisponendo un elenco di immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali;
– l’attuazione del piano esplica la sua efficacia gestionale nel triennio 2021-2023
Visto che per l’attività di Valorizzazlone ed Alienazione dei beni del patrimonio comunale si stima una Entrata finanziaria per l’annualità 2021 pari alla somma di €
4.330.275,01;

Che la proposta di deliberazione di approvazione del Piano, costituisce passaggio nel patrimonio disponibile dell’Ente, nonché dichiarazione della proprietà per tutti gli immobili di all’allegato elenco alla proposta di deliberazione;
La logica di base che anima le norme di ieri e di oggi è quella secondo cui, nel settore pubblico, l’alienazione di un bene deve costituire momento per massimizzare un potenziale profitto per le casse dell’Erario, e tale massimizzazione è tanto più possibile quando si avvia il procedimento ;
Va detto che ad oggi le
entrate finanziarie previste per l’attività di Valorizzazione ed Alienazione dei beni del patrimonio comunale sono state ottenute
in piccolissima parte;
Considerato che al fine di conseguire una pronta economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale è necessario mettere prontamente in esecuzione tutte le procedure atte a ottenere le entrate finanziarie previste per l’attività di Valorizzazione ed Alienazione dei beni del patrimonio comunale”.

 

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