Illegittime le tariffe dei tamponi rapidi per la diagnosi del Covid. Il Tar bacchetta l’Assessorato regionale della salute
Al riguardo, lo stesso Ordine Nazionale dei Biologi ha chiarito che la tariffa di 15 euro è insostenibile giacché il “test viene venduto, dai fornitori ai laboratori di analisi, a circa 10 euro. Un costo a cui vanno poi aggiunte anche tutte le altre spese sostenute nei laboratori ed indispensabili per la obbligatoria messa in sicurezza e sanificazione dei locali a esclusivo interesse del personale e degli stessi pazienti”
In particolare, il Giudice Amministrativo ha rilevato come il provvedimento di determinazione delle tariffe risulta viziato giacche adottato “in assenza di una norma attributiva del potere” e ha rilevato l’illegittimità di una “tariffa regionale imposta” da una semplice “direttiva” o circolare dell’Assessorato della Salute.
Con la sentenza, il Giudice Amministrativo ha, inoltre, sottolineato che la tariffa fissata dall’Assessorato della Salute è stata determinata sulla base dei prezzi (particolarmente bassi) offerti da taluni produttori alla Regione per quantitativi enormi (milioni di tamponi) anzichè sulla base dei prezzi applicati “a singole strutture private e per quantità ovviamente di molto inferiori e dimensionate alla realtà del singolo laboratorio”. E’ stato, al riguardo sottolineato come da taluni dei preventivi prodotti in giudizio si ricavi “che il prezzo applicato per acquisti medio piccoli era in un caso pari a 18 euro e nell’altro pari a 30 euro”.
Il TAR ha, altresì, evidenziato come la “determinazione della tariffa regionale non è stata preceduta: da un’apposita indagine di mercato volta ad individuare i prezzi applicati dalle ditte produttrici ai laboratori privati; da una reale valutazione dei costi relativi ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per l’esecuzione in sicurezza dei test rapidi; da un effettivo esame dei costi connessi al personale necessario per effettuare, processare e refertare i test nonché per registrarne l’esito sull’apposito sito informatico regionale; da una valutazione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali (DPI e test utilizzati).”
Da parte sua, la Regione – come chiarito dal TAR- ove volesse adottare nuove misure in materia di contrasto al virus Sars-Cov-2 , dovrà in futuro adeguatamente bilanciare “gli altri interessi pubblici e privati contrapposti, in coerenza con il quadro normativo indicato e con l’evoluzione della situazione emergenziale”, non potendo penalizzare irragionevolmente i soggetti privati.