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Il Comune di Gela condannato per la requisizione dei loculi.

Palermo – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la S ENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2020, proposto da

Confraternita San Benedetto, Confraternita San Sebastiano 2011, Confraternita San Ippolito, Confraternita San Francesco D’Assisi 2004, Associazione Eterno Riposo, Associazione Santa Cecilia 2011, Confraternita Dormitio Mariae, Confraternita San Filippo, Associazione Santa Chiara 2009, Associazione Giovanni Paolo I, Associazione San Pio 2009, Confraternita Terranova, Confraternita San Rocco, Confraternita Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Grazia Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro il Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Serena Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via F. Cordova n. 95; per l’annullamento

dell’ordinanza n. 729 del 23.09.2020, notificata il successivo 24.9.2020, con il quale il Comune Di Gela ha disposto l’acquisizione, in via temporanea, dei loculi di proprietà delle odierne ricorrenti da destinare alla tumulazione delle salme nelle more della consegna di nuovi loculi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;Visti tutti gli atti della causa;Vista l’istanza della parte ricorrente di discussione da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020 del 4.11.2020;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137; Relatore il consigliere dottoressa Maria Cristina Quiligotti alla camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale; e uditi i difensori delle parti, come da separato verbale di causa;

Considerato che, con la memoria del 7.11.2020, il Comune di Gela ha dato atto di avere provveduto a revocare in autotutela l’ordinanza impugnata con l’ordinanza sindacale n. 827 del 6 novembre scorso, in copia in atti, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio in considerazione della tempestività con cui l’Amministrazione ha provveduto a revocare il provvedimento impugnato. Considerato che, in sede di trattazione orale da remoto del ricorso, il difensore della parte ricorrente ha insistito ai fini della declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse invece che della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in suo favore, dichiarandosi antistataria e refusione del C.U.;

Considerato che, alla c.c. del 10.11.2020, tenutasi da remoto in videoconferenza, come da verbale di causa, la causa è stata trattenuta per la decisione ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 c.p.a. e art. 25 del D.L. n. 137/2020, previo comunque formale avviso reso a verbale;

Considerato che, avendo l’amministrazione dichiaratamente provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, sussistono i presupposti per la richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo, nella sostanza, ritenuto la stessa amministrazione l’illegittimità dell’atto impugnato (cfr., sul punto, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 19/08/2020, n. 140; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 09/06/2020, n. 1038; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 14/04/2020, n. 3908); dalla predetta declaratoria consegue la condanna dell’amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, avendo comunque l’amministrazione proceduto in autotutela solo successivamente alla notifica e deposito del ricorso in trattazione, dopo quasi un mese dal deposito del decreto cautelare monocratico favorevole alla parte ricorrente e nelle immediatezze della c.c. di trattazione collegiale della predetta istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 900.00 (novecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore dell’avv. Grazia Tomarchio, dichiaratasi antistataria.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati”.

Adesso si attende una seconda sentenza sull’ordinanza di requisizione di 15 loculi. E intanto i morti restano in attesa della sepoltura…

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