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I cittadini si rivolgono ad un amministrativista per difendere le tombe storiche

Fidone: "il sistema per vincere al TAR, c'è

Gela – Si è rivolto agli avvocati amministrativisti di Fidone Studio Legale un nutrito gruppo di cittadini gelesi, intenzionati ad impugnare l’ordinanza dirigenziale con la quale il Comune di Gela ha disciplinato le operazioni di estumulazioni ordinarie, per la presunta scadenza delle concessioni cimiteriali presso il Cimitero di Caposoprano.
Al netto di ogni considerazione in merito alla carenza di loculi da destinare a nuove sepolture, in relazione alla quale il provvedimento è del tutto sfornito di adeguata motivazione che descriva l’iter che ha condotto alla determinazione assunta, la decisione del Comune di Gela appare illogica, irrazionale, arbitraria ed assolutamente illegittima, sulla scorta della ormai pacifica giurisprudenza operante in materia di concessioni cimiteriali.
A questo proposito, i giudici amministrativi di tutto lo stivale sono ormai granitici nel ritenere che sarebbe possibile, in ipotesi, esercitare il potere di revoca dello ius sepulchri soltanto nel caso in cui non sia possibile ampliare un cimitero già esistente o costruirne uno nuovo.
E a questo proposito, far ricadere sul privato, titolare di un legittimo affidamento nel corretto operato della P.A., l’incapacità di ricavare nuovi loculi pare oltremodo illogico, ingiusto ed irrazionale.
Ma anche a volere ipotizzare che vi siano motivate ragioni che consentano di intervenire su titoli concessori e/o autorizzatori di cui i privati sono in possesso (ed anche su questo fronte sarebbe dapprima necessario un esame dei singoli titoli concessori, per indagarne e conoscerne la natura), è pacifico che il computo dei termini di scadenza delle “concessioni trasformate” vada effettuato – contrariamente a quanto ha fatto il Comune di Gela – considerando come dies a quo il giorno dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, e non già la data dell’originario rilascio della concessione originaria, in conformità al principio di irretroattività degli atti amministrativi.
Trattasi di principi affermati, fra gli altri, anche dal C.G.A., con la recentissima pronunzia n. 762 del 10/09/2020 con la quale l’organo giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana si è espressa su una questione pressochè analoga che ha visto coinvolto il vicino Comune di Niscemi.
A ciò si aggiungano ulteriori profili, quali la scelta di emettere un atto di portata generale senza coinvolgere direttamente, nel procedimento amministrativo, i concessionari o gli eredi e i parenti dei defunti che subiranno un simile provvedimento lesivo, in ragione di non meglio specificate “difficoltà” legate all’emergenza Covid.
Ma v’è di più: come in più occasioni chiarito anche dal Consiglio di Stato, la concessione soggiace al regime giuridico vigente al momento del suo rilascio, potendo essere modificata solo da espressa disposizione di legge, da novazione consensuale o dal concretarsi dei casi di estinzione quali ad esempio la soppressione del cimitero ovvero le altre ipotesi previste dalla legge e non ricorrenti nel caso di specie.
Ne deriva che il Comune di Gela, al più, avrebbe potuto incidere con un formale provvedimento di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), adottato con il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 e con le modalità previste (soprattutto quanto alla previsione dell’indennizzo economico) dall’art. 21-quinques della medesima legge.
Procedimento e provvedimento dei quali, invece, non v’è traccia, conseguendone la illegittimità, anche sotto tale profilo, dell’ordinanza.
Per queste ragioni, vi è l’auspicio da parte dei cittadini che si sono rivolti a Fidone Studio Legale, che il Comune di Gela, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, voglia rivedere le determinazioni assunte seguendo pedissequamente la normativa di rango primario e la disciplina di rango secondario applicabili alla fattispecie e contemperando in maniera adeguata interessi pubblici e privati.
Si eviterebbe, in questo modo, un contenzioso che sarebbe segnato, peraltro, dai più recenti precedenti della giustizia amministrativa che hanno censurato, in ipotesi simili, l’operato delle Pubbliche Amministrazioni.

Avv. Gianfranco Fidone

 

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