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Elezioni amministrative: chiesta l’improcedibilita’ per carenza di interesse

Il candidato alle ultime elezioni amministrative Angelo Cafà ha chiesto al Tar a dichiarare l’improcedibilità del  procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite. Con il ricorso primo ricorso il candidato ha chiesto l’annullamento degli atti relativi alla consultazione elettorale del 28 aprile – 1maggio 2019, nella parte in cui sono state assegnate al candidato Romano Carlo difeso dai legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia,

n. 462 preferenze, nonché nella parte in cui al candidato Cafà Angelo sosto statea ssegnate n. 454 preferenze; B) nonché per la correzione “dei suddetti risultati

elettorali dei candidati della lista n.12 denominata “Azzurri per Gela – Greco Sindaco”, determinati dall’Ufficio centrale, relativi alla consultazione elettorale in questione, con conseguente proclamazione dell’odierno ricorrente, Cafà Angelo, quale candidato eletto Consigliere Comunale al Comune di Gela nella lista n. 12, in luogo del controinteressato Romano
Giuseppe Carlo”. Il ricorrente ha sostenuto che “il numero dei voti effettivamente attribuiti all’odierno ricorrente dal verbale delle operazioni dell’ufficio centrale risulta senz’altro
inficiato da un evidente errore materiale di riporto delle preferenze effettivamente attribuite allo stesso come risultanti dai verbali sezionali, e per effetto di tale evidente errore materiale sono stati
sottratti all’odierno ricorrente n. 5 (cinque) preferenze – della  sez. n. 67; tali errori hanno riguardato anche il candidato Romano che per un evidente errore materiale di riporto
delle preferenze effettivamente attribuite, come da verbali sezionali, gli venivano attribuite n. 9
(nove) preferenze in più, rispetto a quelle risultanti dai verbali predetti, vedasi sez. n.36”; B) che al candidato Cafà avrebbero dovuto essere attribuite n. 459 preferenze (454) preferenze già assegnate + 5 preferenze risultanti dal verbale della sez. 67) mentre al controinteressato Romano avrebbero dovuto essere attribuite 453 preferenze
(462 preferenze già assegnate – 9 non risultanti dal verbale della sez. 36); C) che,
ove l’Ufficio Centrale avesse correttamente riportato nel “prospetto dei voti di
preferenza” (c.d. modello n. 41 – CS/3) i voti risultanti dai vari verbali sezionali,
l’avv. Cafà sarebbe risultato proclamato alla carica di Consigliere Comunale in
luogo del dott. Romano.
SULLA VERIFICAZIONE
All’udienza del 30.01.2020, le parti rassegnavano le loro conclusioni: il ricorrente
insisteva sul proprio ricorso e chiedeva la decisione della causa, opponendosi alla
richiesta di verificazione di parte avversa; il controinteressato insisteva nella
richiesta di verificazione.
Il TAR, con ordinanza n. 255/20 del 31.01.20, disponeva una
“verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., concernente le sezioni elettorali n. 67 e 36
del Comune di Gela, con rilevazione dei voti di preferenza conseguiti dal ricorrente e dal
controinteressato ed accertamento della corrispondenza dei relativi risultati con quanto riportato

preferenza validi compresi quelli contestati ed assegnati, risultano segnati i numeri compresi dal
numero 1 al numero 9”;
D) nel verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 36, con riferimento “al
candidato Giuseppe ROMANO della lista n. 12 “Azzurri per Gela” contrassegnato al numero
d’ordine 19, nella sezione “Voti di preferenza validi compresi quelli contestati e assegnati” risulta
indicato il numero 9”.
DEDUZIONI E SPESE DI LITE
Dalla  verifica, considerate le due tabelle di scrutinio e il verbale
sezionale, conservati in Prefettura all’interno di plichi sigillati, i quali possono essere aperti solo su disposizione dell’Autorità giudiziaria emergerebbe che nella
sezione n. 36 il dott. Romano avrebbe conseguito n. 9 voti e non 0 come indicato nel verbale sezionale conservato presso il Comune di Gela (unico atto pubblico conoscibile al ricorrente).
L’operazione di verificazione, pertanto, condurrebbe a ritenere che il verbale
depositato presso il Comune di Gela sia erroneo, a fronte dei documenti riscontrati in Prefettura, a seguito di verificazione. Si ritiene rilevante evidenziare che i documenti visionati in sede di verificazione non potevano essere conosciuti dal ricorrente, atteso che gli atti predetti sono
contenuti in plichi sigillati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; gli unici
documenti consultabili dal ricorrente sono rappresentati dagli atti pubblici
conservati presso l’Ente comunale, a cui il ricorrente ha avuto accesso e sulla base dei quali proponeva ricorso.

In sede di verifica, la  correzione del dato relativo al ricorrente; tuttavia permane la discrasia tra gli atti relativi al controinteressato.

Considerato che il ricorrente fondava il proprio ricorso sugli unici atti
pubblici visibili e conoscibili2
– verbali depositati presso il Comune e
prodotti in atti – i quali rivelavano un dato erroneo rispetto alla
proclamazione elettorale;
che solo all’esito della Verificazione (non richiesta dal ricorrente) emergeva che il
verbale di sezione n. 36 depositato presso il Comune di Gela appare, invece, in contrasto con i dati contenuti all’interno dei plichi sigillati depositati in Prefettura
e non conoscibili al ricorrente;

ritenuto che permane l’incertezza dei risultati elettorali, anche all’esito della
Verificazione;
preso atto della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalle superiori
risultanze, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

Alla luce di queste considerazioni la richiesta è dichiarare l’improcedibilità del procedimento per sopravvenuta carenza
di interesse, con compensazione delle spese di lite.

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