Attualita

Il Cga si è espresso: legittima la nomina a revisore dei conti della Ghelas

Palermo – Il Consiglio di Giustizia amministrativa, Sezione giurisdizionale ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da Ghelas Multiservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza, 51; contro Rosario Faraci, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Rotigliano in Palermo; nei confronti Comune di Gela, Giacomo Gulizzi non costituiti in giudizio; per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), resa tra le parti, concernente il verbale di assemblea con il quale è stata deliberata la nomina del dott. Gulizzi a revisore legale dei conti della società Ghelas Mulriservizi S.p.A.; del silenzio – rigetto serbato dalle due amministrazioni resistenti alle istanze di accesso formulate dal ricorrente con note del 14 settembre 2020. Visto l’art. 62 cod. procedura amministrativa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rosario Faraci;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo
grado. Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi da remoto , il Cons. Maria Stella
Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Agatino Cariola e Riccardo Rotigliano;
Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che la questione relativa
alla giurisdizione sollevata in appello manifesti profili di rilevante spessore (cfr., al
riguardo, Cassazione civile sez. un., 1/12/2016, n.24591) e che pertanto dev’essere
sospesa l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale appellata,
ferma restando la già fissata udienza nel pronunciamento in primo grado;
Ritenuto che la non agevole risoluzione della questione di giurisdizione giustifichi
la compensazione delle spese della fase cautelare P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma
dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Spese della fase cautelare compensate.

Mostra Altro

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button