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Caltagirone: “Non tutti quelli che escono dalla quarantena devono essere sottoposti a tampone”

Caltanissetta – Viene reso noto che l’ASP di Caltanissetta ha iniziato le attività di propria competenza in esecuzione all’ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”.

  1. L’ordinanza prevede che chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di:
    registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché́ al proprio Comune di residenza o domicilio;
  2. permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più̀ volte al giorno i locali dell’abitazione.

Oltre alle ulteriori misure restrittive, i soggetti in isolamento devono essere sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena.
In esecuzione a tale ultimo punto, l’ASP di Caltanissetta ha acquisito l’elenco dei soggetti che hanno provveduto alla registrazione, li ha suddivisi per comune/distretto di permanenza ed ha avviato sin da oggi le operazioni di esecuzione del tampone domiciliare.
L’ASP, per restare nei termini previsti nell’ordinanza ed effettuare progressivamente i tamponi a tutti i soggetti interessati, ha siglato un protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana per creare le sinergie necessarie allo svolgimento delle attività su tutto il territorio provinciale.
Il programma di esecuzione segue, ovviamente, un andamento cronologico e sottoporrà a tampone circa 1.200 soggetti che hanno provveduto alla registrazione.
I soggetti vengono contattati preventivamente via telefono, anticipandogli telefonicamente la data di esecuzione del tampone domiciliare.
Sono stati già contattati i soggetti a cui dovrà essere effettuato il tampone nei primi due giorni, ma l’attività di organizzazione è continua e costante e tutti i soggetti verranno progressivamente contattati.
Permane l’obbligo al soggetto a cui viene effettuato il tampone di permanere in isolamento fino alla comunicazione del risultato del test da parte dell’ASP.

Il Direttore dell’ASP rende noto che non c’è alcun ritardo nelle attività, ma si deve comprendere che si susseguono un numero considerevole di ordinanze a cui si deve tenere testa, coinvolgendo quanta più nuovi operatori, senza inficiare il lavoro di coloro che sono già impegnati sui servizi già attivi.

 

Riportiamo di seguito cosa prevede il ministero in merito ai tamponi:

Le altre condizioni per avere diritto a richiedere il test sono quelle:

  • di avere avuto nei 14 giorni precedenti un contatto ravvicinato con chi è risultato positivo al tampone; di essere transitato  negli undici comuni della zona rossa o provenire dalla Cina;
  • di aver soggiornato in una delle regioni del nord con maggior numero di casi, anche se qui il test non scatterà automaticamente ma in base alla valutazione clinica da parte del medico curante.

«Il problema -spiega Pierluigi Bartoletti, vice presidente della federazione di medici di famiglia Fimmg- è che in questi casi il paziente deve contattare telefonicamente noi, che a nostra volta dobbiamo consultare il Servizio di igiene e sanità pubblica, che spesso non risponde o qui a Roma ci rimanda allo Spallanzani».

Nella speranza che si sciolga la matassa, la circolare svela finalmente anche cosa debba intendersi per “contatto stretto” con un “caso confermato o possibile”. Cosa non da poco conto, visto che da questo dipende poi la decisione se sottoporre la persona a rischio di contagio al test o alla quarantena in casa.
E qui le maglie della circolare si fanno molto larghe, prevedendo che per contatto stretto debba intendersi quello con:

  1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  2. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  3.  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
  4.  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  5. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati (dispositivi di protezione individuale) o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  6. una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Una casistica nella quale rischia di rientrare mezza popolazione del nord Italia.

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