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Approvata la trasformazione del diritto di superficie in diritti di proprietà

E' possibile presentare istanza

Gela – Ieri è stato votato in giunta e ratificato ieri in consiglio comunale, sulla trasformazione del diritto di superficie in diritti di proprietà. L’Assessore al Patrimonio dott.ssa Grazia Robilatte ha comunicato che grazie all’approvazione adesso  è possibile presentare le relative istanze presso il settore patrimonio. Questa manovra permette all’Ente di ottenere nuovi introiti.

La “trasformazione” del diritto di superficie, previsto nei piani di zona, in diritto di proprietà crea il  collegamento di questa “trasformazione” con la disciplina del condominio, le conseguenze in ordine alla normativa sulla pubblicità immobiliare, infine l’applicabilità o meno della trasformazione ai piani per insediamenti produttivi (piani PIP).

La legge finanziaria 1996 (legge 549 del 1995, art. 3, commi 75° e seguenti) per la prima volta prevedeva due possibilità:

a) la “trasformabilità” del diritto di superficie in diritto di proprietà, ottenuta con la modifica delle convenzioni esistenti tra Comune e assegnatario sull’area inclusa in piano di zona;

b) l’eliminazione, nelle convenzioni caratterizzate da assegnazione dell’area in diritto di proprietà, delle clausole prevedenti “limiti di godimento decennali e ventennali”.

Scopo di queste nome era certamente quello di far affluire ai bilanci comunali finanziamenti, a fronte di intuibili vantaggi giuridici riconoscibili ai privati assegnatari dell’area PEEP.

Mentre, peraltro, il vantaggio attinente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sull’area assegnata era di intuitiva evidenza, ci si interrogava invece sull’effettivo vantaggio concernente l’eliminazione dalla convenzione dei “limiti di godimento decennali e ventennali”. Una parte della dottrina tentava di dare accreditamento alla norma escludendo che essa si fosse preoccupata soltanto di eliminare clausole pattizie limitative del diritto di godimento.

La legge finanziaria 1997 (legge 662 del 1996, art. 3, commi 60° e seguenti) si è limitata a ritoccare solo in parte l’impianto normativo precedente, ma, per la prima volta, ha esteso la trasformabilità anche alle aree PIP e, sempre per la prima volta, ha applicato alle convenzioni modificate la disciplina prevista dalla legge Bucalossi (legge 28 gennaio 1977, n. 10), in sostanza estendendo alla convenzione modificata la nullità parziale stabilita da questa legge per la cessione dell’alloggio a prezzo superiore a quello fissato dalla convenzione (3).

Infine la legge finanziaria 1999 (legge 448 del 1998, art. 31, commi 45 e seguenti) abroga, nella sostanza, tutta la normativa precedente in materia, e la riformula interamente, addivenendo, in sintesi, alla seguente disciplina (4):

a) viene riprodotta la “possibilità” dei Comuni di cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie;

b) viene riprodotta la possibilità di modificare le convenzioni per le aree concesse in proprietà. Per le aree concesse in diritto di proprietà anteriori all’entrata in vigore della legge 662 del 1996 è sempre possibile il mutamento della convenzione adottata in precedenza in una convenzione ex lege Bucalossi, anche in questo caso versando il prezzo relativo. Il fatto che il legislatore abbia espressamente fatto riferimento alle convenzioni anteriori all’entrata in vigore della legge 179 del 1992 (legge Ferrarini-Botta) va inteso non nel senso che soltanto queste convenzioni possano essere modificate, bensì nel senso che financo queste convenzioni, che erano state adottate in un momento di vigenza dei vincoli previsti dall’art. 35 della legge 865, prima che essi venissero abrogati dalla predetta legge n. 179, possono essere modificate.

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